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Obbligo del datore di lavoro di formazione e informazione del lavoratore

29/05/14

In tema di reati colposi, sul datore di lavoro grava il dovere di formare e informare il lavoratore suo dipendente dei rischi connessi all'esecuzione dei lavori e non già di limitarsi ad affidarlo al capo.

Né a favore dello stesso datore e né a favore del coordinatore per l'esecuzione dei lavori giova, poi, la condotta tenuta dal capo cantiere e gli ordini da questo impartiti al lavoratore stesso: la causalità si configura, infatti, non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno. Tanto premesso e ricordato in ordine alla pacifica giurisprudenza sul punto, la Quarta Sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 17800, depositata il 28 aprile 2014, ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati, promossi dal datore di lavoro e dal coordinatore della sicurezza, confermando la sentenza di appello di condanna per gli stessi ritenendoli responsabili del delitto di omicidio colposo ai danni di un operaio deceduto in cantiere, oltre al pagamento delle spese processuali.
I due odierni ricorrenti, con sentenza di primo grado, venivano ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo ai danni di un dipendente, per il sinistro occorso al suo primo giorno di lavoro su un cantiere edile, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per le seguenti ragioni: il primo ricorrente veniva giudicato responsabile del sinistro perché, quale datore di lavoro dell'operaio deceduto, aveva redatto un piano operativo di sicurezza assolutamente generico, oltre ad avere omesso qualsiasi valutazione dei rischi e di prevedere e disporre che si attendesse e si completasse la posa del tetto per effettuare il disarmo della trave, che, capovoltasi, aveva travolto e schiacciato la vittima; il secondo ricorrente veniva giudicato responsabile del sinistro perché, in qualità di coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione dei lavori che per quella di esecuzione degli stessi, aveva redatto un piano di sicurezza e di coordinamento non conforme ai requisiti di cui all'art. 12 d.lgs. n. 494/1996 e, inoltre, non aveva debitamente verificato il carente piano operativo di sicurezza predisposto all'impresa appaltatrice, ditta individuale intestata al primo ricorrente. La Corte territoriale rigettava, poi, l'appello. Si proponeva, così, ricorso per Cassazione da parte di entrambi; qui, riuniti.
La Quarta Sezione Penale rigetta i ricorsi, ritenendoli infondati, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Per quanto concerne la posizione del ricorrente datore di lavoro, la Suprema Corte ricorda come quest'ultimo avesse il dovere di formare e informare il lavoratore dei rischi connessi all'esecuzione del tetto e non già di limitarsi ad affidarlo al capo cantiere come manovale di primo livello, con l'incarico di fargli fare "quello che c'è da fare", in quella che i Giudici definiscono la più "totale, approssimazione, trascuratezza e violazione dei doveri di vigilanza". A nulla giova, poi l'ordine impartito dal capo cantiere stesso (in ordine al disarmo della gronda), poiché, in punto di diritto, non rileva quanto fatto da questi, piuttosto ciò che non è stato fatto dal datore di lavoro: "in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma, a contenuto cautelare, violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno"; nemmeno tale ordine può ritenersi imprevedibile, stante le gravi lacune già ascritte alla condotta della ditta del ricorrente. Gli stessi rilievi in merito alla non efficienza causale di cui al capo cantiere possono riproporsi in capo al secondo ricorrente, il coordinatore dei lavori: "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 d.lgs. n. 494/1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di grave e imminente pericolo, le singole lavorazioni. Ampliando lo sguardo, può rilevarsi come le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 d.lgs. n. 494/1996 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso d.lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori".



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