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Cause condominiali al Giudice Di Pace: una sciagura o una opportunità?

17/03/16

Breve analisi di alcuni effetti “indesiderati” che potrebbero discendere dalla legge delega di riforma della magistratura onoraria

Il testo di legge licenziato dal Senato in data 10 marzo 2016 delega il Governo ad approntare la riforma organica della magistratura onoraria.
Il magistrato onorario è definibile come un giudice nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio; le sue funzioni sono temporanee e l’incarico espletato è remunerato in maniera diversa secondo i compiti demandategli (si discorre, rispettivamente, di: giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il tribunale per i minorenni).
Gli obiettivi prefissati dalla riforma organica sono quelli di disporre un “sensibile” (così qualificato) aumento delle competenze della magistratura onoraria; in essa, in particolare, si rinviene la riorganizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace.
Si intende così incrementare l'efficienza dei tribunali, in considerazione della più elevata qualificazione professionale dei predetti magistrati onorari.
La riforma in divenire prevede, nello specifico, di attribuire alla competenza dei Giudici di Pace i seguenti procedimenti:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Il Giudice di Pace - con questa riforma - sarebbe così competente alla trattazione delle cause sia ordinarie che di giurisdizione volontaria in materia condominiale (tra queste ultime, ebbene ricordare, si annoverano le procedure di nomina e revoca dell’amministratore dei condomini).
In questo modo la trattazione della materia viene sottratta del tutto alla cura della magistratura togata, cioè di quella parte della magistratura formata da giudici che hanno vinto un concorso pubblico regolato dalle norme dell’ordinamento giudiziario.
Esame del regime preesistente. Per cogliere la portata della “testo normativo” bisogna fare allora un passo indietro e valutare il regime preesistente di ripartizione delle competenze tra uffici giudiziari.
Attualmente, il Giudice di Pace è competente a trattare le cause condominiali che:
1. abbiano valore non superiore a 5.000 euro (si pensi, ad esempio, alla controversia afferente la impugnazione di una delibera di ripartizione della spesa e alla quota imputata ad un condòmino inferiore a tale importo);
2. nonché quelle per materia –afferenti“alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case” di cui all’articolo 7, comma 3, n 2 codice procedura civile (si pensi, in questo caso, alla disciplina delle modalità d’uso del parcheggio condominiale). Non solo: tra queste ultime sono state fatte rientrare,nella competenza del Giudice di Pace,anche quelle promosse nei confronti di coloro che, pur non essendo condòmini, siano comunque legittimati all'uso delle parti comuni del fabbricato condominiale. (in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto passivamente legittimato rispetto alla domanda di accertamento delle modalità d'uso d'un cortile condominiale anche il mero titolare d'una servitù di passaggio – diritti reali.
Alcuni effetti indesiderati della riforma. Tutto ciò premesso, adesso esaminiamo quale potrebbero essere gli scenari futuri in caso di approvazione definitiva del testo normativo in disamina. Ad opinabile parere di chi scrive, tra i possibili effetti che potrebbero discendere dalla riforma, ove approvata nella sua interezza, vi potrebbe essere – innanzitutto - quello dalla soppressione dell’istituto della mediazione in materia condominiale, inteso come tentativo obbligatorio da esperire prima dell’esercizio dell’azione giudiziaria avanti al “nuovo” Giudice di Pace. In giurisprudenza di merito, allo stato, sembra di fatti consolidato l’orientamento per cui i procedimenti giudiziali di competenza dell’Ufficio predetto non siano assoggettabili al tentativo obbligatorio di mediazione di cui al Decreto legislativo 28/2010, in quanto lo stesso decidente è già un giudice conciliatore (tra le tante, cfr, Giudice di pace di Napoli, con sentenza del 23.03.2012; Civitanova Marche 2013).
In punto è stato argomentato che l’articolo 320 cpc contiene delle disposizioni espresse in ordine all’obbligo del tentativo di conciliazione come sopra evidenziato. Detta norma non è stata abrogata né modificata dalla legge istitutiva della media conciliazione in materia condominiale (D.lgvo nr 28/2010).
Consegue – sempre secondo tale orientamento – che l’applicazione dell’istituto della mediazione per le materie di competenza del Giudice di Pace determinerebbe una duplicazione di quanto già assegnato all’Ufficio in disamina e potrebbe finire per ostacolare la celerità del processo e la sua ragionevole durata, alla stregua dei parametri di cui all’articolo 111 della Costituzione e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Cosa prevede la riforma sul merito?In realtà non molto. Anzi, a tutto concedere, risulta “ambigua” nelle sue determinazioni al riguardo. Ed invero, il testo licenziato dal Senato prevede, da una parte, il riconoscimento alla magistratura onoraria di una indennità per ogni verbale di conciliazione in materia civile o penale emessi e, dall’altra parte, il compito di provvedere, in luogo del Presidente del Tribunale, all’omologazione dei verbali di conciliazione redatti in sede di mediazione (cfr, articolo 7 cpc per come se ne prevede la modifica).
Conclusioni finali. Ora, è chiaro che tutto quanto riportato nel testo in commento è da prendere con le pinze, siccome può essere ancora del tutto modificato, se non stravolto.
Alcune indicazioni di massima sulle intenzioni del legislatore però sono già emerse; si pensi a quella che ci siamo permessi qui di propinare in tema di mediaconciliazione, con tutte le incertezze del caso. Dall’altra parte, le associazioni di categoria (tra cui, si annoverano Confedilizia e la UPPI) hanno già preso posizione rispetto al tenore del provvedimento in modo deciso, chiedendo alla “Politica” di ripensare l’approccio alla materia “condominio degli edifici”e di non demandare la trattazione delle cause ad essa relativa esclusivamente alla magistratura onoraria.
Staremo a vedere cosa succederà… Alla prossima puntata.



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