SALUTE e MEDICINA
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L’abuso di autorità nel reato di violenza sessuale

06/02/15

L’articolo 609 bis del nostro codice penale punisce, con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque con violenza o minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

FotoIn passato sulla natura e sul significato da attribuire al concetto di “abuso di autorità” la Corte di Cassazione ne ha ancorato l’interpretazione a particolari relazioni sussistenti tra la vittima ed il reo, nel senso che non ogni relazione sarebbe stata rilevante ma solo quella di natura pubblicistica. Ciò significava che il comportamento integrante l’abuso dovesse provenire da chi esercitava nei confronti della vittima un potere derivantegli da una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Si pensi al poliziotto che costringe una persona libera, temporaneamente trattenuta presso il commissariato, ad un rapporto sessuale in cambio di un suo interessamento a farla uscire. Ebbene tale tendenza interpretativa, viene innovata dalle recenti interpretazioni della Suprema Corte dacché non si considera rilevante ai fini della commissione del reato la natura formale dell’abuso, facendovi rientrare invece in tale significato, ogni relazione, anche di fatto purchè giuridicamente rilevante, intercorrente tra i soggetti in questione, e nella quale sia individuabile una qualche soggezione della vittima rispetto al reo. E’ così che la Suprema Corte con la decisione del 1 dicembre 2014 n. 49990, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado e di appello, nei confronti di un imputato reo di avere perpretato violenza sessuale nei confronti di una lavoratrice, gerarchicamente inferiore, seppur di fatto, nell’ambito lavorativo nel quale era inserita la vittima. A sostegno della sentenza di condanna, sono stati dati elementi di carattere lessicale, sistematico e finalistico.
Innanzitutto, si è evidenziato come l'espressione «abuso di autorità» è già utilizzata nel codice penale e precisamente nell'art. 61 n. 11 c.p., articolo nel quale si fa chiaramente riferimento a situazioni di diritto privato, mentre con riferimento a relazioni pubbliche si utilizza l'espressione «abuso dei poteri».
Del punto di vista sistematico, poi, si può osservare che quando il legislatore deve riferirsi esclusivamente ad una posizione di autorità di tipo pubblicistico lo ha indicato espressamente (vedi, per esempio, art. 608 c.p.), come risulta anche nell'abrogato art. 520 c.p., che puniva la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.
Infine sotto l’aspetto finalistico e, quindi, della ratio legis si può osservare come la riforma dei reati in materia sessuale, operata con la nota l. n. 66/1996, ha inteso raggruppare nell'attuale art. 609 bis c.p. le ipotesi di violenza e minaccia ed abuso di autorità, facendo riferimento semplicemente e genericamente a abuso di autorità e non anche ad una preminenza di natura pubblicistica o comunque derivante da pubbliche funzioni.
AVV. GIUSEPPE CAPONE



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