SOCIETA
Articolo

La credibilita’ delle dichiarazioni rese dal minore nei reati di violenza sessuale

05/02/15

Traendo spunto dal caso di un educatore definitivamente riconosciuto colpevole d’avere dato corso a toccamenti nei confronti di un minore di cui doveva occuparsi per motivi professionali, la corte di cassazione enuncia principi importanti in ordine alle dichiarazioni rese dal minore vittima di abuso sessuale.

FotoPrincipi che destituiscono di fondamento, o comunque di valore assoluto, il comunissimo detto “i bambini non mentono mai”, e danno rilievo a fondamentali protocolli scientifici elaborati da studiosi ed esperti del settore quali la Carta di Noto e la Carta di Venezia, per citarne alcuni, che hanno dimostrato sulla base dell’esperienza di molteplici esperimenti svolti sul tema, come i bambini non solo mentano ma mentano in proporzione ben più rilevante rispetto a quanto facciano gli adulti. Con riferimento pertanto alla credibilità del minore «occorre valutare il modo in cui il minore ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna». Ma come fare? Qui le regole contenute nella Carta di Noto e nei documenti citati sono in grado di offrire valido strumento interpretativo (sotto il profilo psicologico - giuridico) che è quello di interesse per la materia, agli interpreti e agli avvocati che, spesso, approcciano al tema senza alcuna specifica preparazione finendo con il non riconoscere la presenza di indici che potrebbero rilevarsi assai utili al proprio assistito in prospettiva difensiva. La caratteristica, tutta psicologica, va valutata facendo esclusivo ed espresso riferimento a due componenti che, unendosi, le danno origine e la connotano; ovvero la capacità intellettiva e la maturità affettiva. Quindi un'analisi psicologica che tenga conto delle effettive capacità del minore da valutarsi in relazione alla sua età ed al suo vissuto.
Sparisce ogni e qualsiasi riferimento a casi astratti od a categorie generali: la valutazione psicologica deve essere fatta esclusivamente sul soggetto dichiarante che è un unicum cui non possono essere associati né paragonati altri soggetti. Ovviamente in uno ad una attenta lettura dell'ambiente, familiare, scolastico e sociale, in cui il minore è inserito al fine di limitare al massimo le possibilità di inquinamento, quasi sempre involontario, della deposizione stessa del minore.
Un lavoro delicato che non può essere né improvvisato né superficiale, soprattutto per gli interessi in gioco che rischiano di produrre danni al minore anche nel caso di una sua falsa ricostruzione del reale che, prima o poi, riemergerà in tutta la propria devastante portata resa ancor più immane dalla possibile esistenza di una condanna irrogata, sulla base della stessa, ad un soggetto innocente.
AVV.GIUSEPPE CAPONE



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
24havvocati
Responsabile account:
Giuseppe Capone (Avvocato)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere