SALUTE e MEDICINA
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Maffioletti protesta su un caso di conflitto di interesse sui minori trentini

15/07/12

Recentemente la signora ha persino scoperto che alcune visite con la psicologa che le ha fatto la CTU (la dott.ssa A.) erano state fatte nella sede stessa dell’associazione dell’avvocato del marito in via Sighele 3. Cornuta e mazziata, si suole dire.

Premesso che - […] Come si legge nel sito, l’Associazione Prospettive è un’associazione attiva fin dagli anni ’70, mentre l’Atto costitutivo è dell’8 luglio 1992. Dal settembre 2002 è iscritta nel Registro provinciale degli Enti di promozione sociale (previsto dalla L. 383/2000). Dal 1994 presso l’Associazione è attivo un Gruppo Interdisciplinare di operatori e professionisti, impegnati in diversi ambiti, quali assistenti sociali, avvocati, insegnanti, neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi.
Il nucleo originario del Gruppo Interdisciplinare di Prospettive è attivo dal 1994; l’assetto attuale si è consolidato nel tempo ed è stabile dal 2004. Il Gruppo Interdisciplinare ha costruito le proprie modalità di lavoro attraverso l’accompagnamento teorico della (omissis …) e della dottoressa Luisa Della Rosa, direttore clinico e responsabile del Centro per la cura del trauma nell’infanzia e nella famiglia, di Milano. […]
In data 30 aprile 2012, una cittadina rivoltasi alla sottoscritta per il ruolo che riveste in ADIANTUM ed il lavoro portato avanti in materia di rivisitazione del ruolo dei servizi sociali, dopo aver appreso che l’avvocato del marito e il CTU erano legati da un rapporto di collaborazione, chiedeva al legale di fiducia di scrivere una lettera all’avv. M. e alla dott.ssa A. per chiedere spiegazioni del sopra citato rapporto di collaborazione e specificatamente sul fatto che le due professioniste avessero informato il GI di questa collaborazione professionale molto intensa vista la Consulenza Tecnica d’Ufficio svolta dalla dott.ssa A. nell’ambito della Causa Civile R.G. xxx/09 per le procedure di separazione tra la signora stessa e il marito.
La CTU è iniziata il 7 ottobre 2009 con l’udienza per l’assunzione dell'incarico, le operazioni peritali sono iniziate il 21 ottobre 2009 e quindi è terminata il 13 febbraio 2010 con l’incontro conclusivo dei CTU. L’avvocato ha chiesto se il tribunale era stato debitamente informato del fatto che entrambe le professioniste facevano parte della stessa associazione.
La signora è venuta recentemente a conoscenza di questa relazione solo per puro caso, e cioè che la dott.ssa A. era la Presidente dell’associazione Prospettive e la dott.ssa M. era, ed è tuttora, l’avvocato del marito nel procedimento di cui sopra.
L’avv. M. non ha nemmeno risposto alla comunicazione del legale mentre la dott.ssa A. rispondeva sostenendo che al tempo della Consulenza Tecnica d’Ufficio non c’erano stati contatti tra lei e l’avv. M. e che questi erano avvenuti dopo la chiusura della Consulenza Tecnica d’Ufficio. ...
Come disse Andreotti: “A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina.” Abbiamo quindi continuato la ricerca. Le informazioni contenute in Internet non si possono eliminare dato che vengono registrate anche su molti altri server. Abbiamo, quindi, scoperto che l’avv. M. nel 2007 era la Vicepresidente dell’associazione Prospettive, come risulta dall’articolo allegato del quotidiano Il Trentino del 14 gennaio 2007, pagina 18, sezione Cronaca.
Ma non basta, nel convegno introduttivo “Debolezza e forza delle competenze genitoriali...” del 14 novembre 2008 (in allegato il documento che abbiamo scaricato dal sito) la dott.ssa M. era uno dei relatori, mentre nel Convegno Conclusivo del 20 Novembre 2009 la dott.ssa M. era un membro del Gruppo interdisciplinare e di lavoro. In altre parole aveva lavorato a questo progetto dell’associazione Prospettive per almeno un anno mentre la dott.ssa A. era la Presidente dell’associazione Prospettive. Ci chiediamo se la dott.ssa M. ha percepito degli onorari per il suo lavoro nell’associazione Prospettive. La Consulenza Tecnica d’Ufficio svolta dalla dott.ssa A. è iniziata nel mese di ottobre 2009 ed è terminata nel febbraio 2010 quando i rapporti tra le due donne erano stretti e consolidati da anni.
Recentemente la signora ha persino scoperto che alcune visite con la psicologa che le ha fatto la CTU (la dott.ssa A.) erano state fatte nella sede stessa dell’associazione dell’avvocato del marito in via Sighele 3. Cornuta e mazziata, si suole dire.
Ma questo non è tutto. Secondo il parere di un perito assunto dalla signora, la Consulenza Tecnica d’Ufficio svolta sulla signora è stata senza alcun fondamento pregiudizievole nei confronti della signora, tanto che il giudice della separazione l’ha considerata malata psichiatrica tanto da allontanarle le bambine.
La signora ha presentato un esposto alla Procura per far luce sulla vicenda e ha informato anche l’Ordine degli Psicologi e l’Ordine degli Avvocati, ma riteniamo che l’amministrazione non possa soprassedere e attendere i risultati delle indagini dato che attualmente l’Associazione Prospettive sta formando le nostre assistenti sociali e sta contribuendo a creare la cultura della tutela minorile trentina. Permettere che continui questo delicato ruolo non è certamente consigliabile alla luce di quanto sopra esposto. Chiederemo certamente degli ispettori ministeriali per chiarire rapidamente la vicenda per quanto concerne il tribunale ma trattandosi di bambini non possiamo certamente aspettare. Tra il resto attualmente la dott.ssa A. sta svolgendo delle CTU per il tribunale ed è nell’interesse di tutti chiarire la vicenda dato che trattasi di operazioni delicate che determinano il futuro dei bambini.
Ma purtroppo non è tutto. Il marito è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti della signora e delle figlie ed è difeso dal dott. Bonifacio Giudiceandrea, marito dell’avv. M. La dott.ssa A. (che conosce la signora solo in merito alla CTU di cui sopra) è stata addirittura chiamata come testimone a favore del marito e purtroppo né l’avvocato né la dott.ssa A. hanno avuto l’accortezza di desistere da tale evidente conflitto di interesse.
Certamente il giudice del procedimento penale ne sarà informato, ma questo comportamento, soprattutto perché reiterato nonostante gli episodi di cui sopra, non è certamente indice dell’alto livello etico e morale che dovrebbe contraddistinguere chi si occupa di questioni tanto delicate come la tutela dei minori ed inoltre risulta in evidente contrasto con i principi e i criteri contenuti nelle disposizioni generali capo I art. 23 comma b) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L).
Si interroga il Sindaco e la Giunta per conoscere:
• Se era al corrente la pubblica amministrazione che due delle principali figure dell'Associazione Prospettive sono oggetto di segnalazione in Procura per verificare che l'attività svolta dalle professioniste non abbia dato luogo ad un conflitto di interessi ed abbia pregiudicato il corretto adempimento dei compiti d'ufficio specie in una materia così delicata e sensibile;
• Se corrisponde al vero che la dott.ssa M. era un membro del Gruppo interdisciplinare e di lavoro per il convegno “Debolezza e forza delle competenze genitoriali: riconoscerle, valutarle, sostenerle e arricchirle”;
• Se la dott.ssa Luisa Della Rosa collabora ancora con l’associazione Prospettive e contribuisce alla formazione dei nostri professionisti nell’ambito della tutela minorile, quali sono i compensi percepiti dalla dott.ssa Luisa Della Rosa e quali sono le spese sostenute in forma maggioritaria dalla Provincia Autonoma ed invece in quale forma dalle Casse comunali per i servizi forniti dalla dott.ssa Luisa Della Rosa;
• Se corrisponde al vero quanto riportato su internet in merito alla dott.ssa Luisa Della Rosa al tempo della sua collaborazione con il PM Pietro Forno;
• Quali sono le spese, sia dirette che indirette, sostenute dalla Provincia Autonoma di Trento per i servizi resi dall’associazione Prospettive (per indirette si intendono ad esempio le spese sostenute per pagare i corsi delle assistenti sociali, ecc.);
• Se non sia il caso di investigare le relazioni e attività dell’associazione Prospettive al fine di individuare qualsiasi possibile conflitto di interesse, di cui l’associazione potrebbe persino essere inconsapevole, al fine di sanare qualsiasi eventuale irregolarità.
• Se non ritenga utile la pubblica amministrazione nel rispetto del principio dell'art. 23 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) -CAPO I Disposizioni generali-commab)- congelare ogni futuro ed istituendo corso con l'Associazione Prospettive fino a quando la magistratura non esprimerà un giudizio sulla questione morale e pregiudiziale posta o in alternativa porre il vincolo della esclusione dalla Associazione delle due professioniste oggetto di indagine.

Gabriella Maffioletti

Fonte: Adiantum.it



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