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Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

17/03/21

Con la sentenza n. 4332, depositata il 29 gennaio 2015, la sez. VI Penale della Corte di Cassazione risponde ad un quesito di carattere generale sulla c.d. 'violenza assistita' o, come meglio precisa la stessa Corte, 'percepita' dai minori in presenza di maltrattamenti ai danni di uno dei due coniugi da parte dell'altro

Nel caso di specie, il pm presso il Tribunale territoriale proponeva ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà pronunciata nei confronti di un marito colpevole di maltrattamenti in danno della moglie, limitatamente all'annullamento del provvedimento cautelare con riferimento ai contestati maltrattamenti anche nei confronti dei figli. In buona sostanza, secondo il Tribunale del riesame, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto contestato all'uomo in danno della moglie, era da annullare l'ordinanza cautelare, quanto ai contestati maltrattamenti nei confronti dei figli, rilevando che gli elementi raccolti si riferivano solo a pochi episodi ritenuti non idonei a disegnare una condotta continua e sistematica, così come richiesto dalla norma in addebito per l'integrazione della fattispecie.
Peraltro, lo stesso giudice aveva preso come riferimento la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene configurabile il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno dei figli per episodi di violenza in danno della convivente, in ragione delle ricadute del comportamento del genitore violento sui minori, tali da indurre nei minori stessi il timore di allontanarsi dalla madre al fine di difenderla dagli atti vessatori ad opera del padre. In questo quadro giurisprudenziale, la fattispecie concreta, a giudizio del Tribunale del riesame, non rientra in quella situazione ben più grave descritta dalla Corte di Cassazione in caso analogo. Ciò per la mancanza del coinvolgimento doloso da parte del genitore nelle dinamiche violente, aggressive o prevaricatorie nei confronti del coniuge. Inoltre, in sede di separazione, il regime prescelto dell'affidamento condiviso testimonia l'assenza del coinvolgimento dei figli nel quadro dei rapporti tra genitori. Infine, il Tribunale evidenzia che non basta ad integrare il delitto contestato il fatto che i figli siano stati in qualche occasione testimoni della condotta svalutante e denigratoria del marito verso la moglie, non risultando che la condizione dei minori sia mai stata oggetto di allerta da parte dei servizi sociali per condotte direttamente o indirettamente maltrattanti tenute dal padre nei loro confronti.
Da qui il ricorso da parte del pm con la configurazione di quella ipotesi di 'violenza assistita' da parte dei figli che, al contrario, andrebbe valutata come idonea a cagionare un grave e duraturo stato di sofferenza in capo ai minori stessi. Si tratta di una elaborazione frutto della scienza psicologica e medica, ma anche della stessa giurisprudenza, positivizzata persino dall'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 quinquies, c.p. Per maggior chiarezza il pm ribadisce che si tratta di un concetto che richiama le sicure conseguenze negative, spesso indelebili, e le sofferenze patite dai minori quando, nel contesto familiare, un genitore commetta maltrattamenti in danno dell'altro genitore, per la naturale sofferenza - così si legge nella sentenza in commento - del minore ad assistere ad atti di reiterata violenza fisico e/o verbale contro il genitore direttamente vittima della condotta maltrattante. Sul punto gli Ermellini si esprimono chiaramente delimitando i confini della fattispecie con un richiamo sia ai fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della persona debole da tutelare. Per i giudici del Palazzaccio è questa la regola che consente, nell'ambito di una disamina della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell'altro, di comprendere nel novero dell'offensività, tipica della norma, anche la posizione passiva dei figli minori, laddove questi siano sistematici spettatori obbligati delle manifestazioni di violenza anche psicologica. Ciò che non si è ravvisato nel caso di specie, in quanto è stato escluso in maniera corretta dal giudice che il padre abbia realizzato forme di maltrattamento diretto nei confronti della prole; risultando altresì escluso che la materialità della condotta dell'imputato, come espressa nei confronti della madre dei minori, abbia assunto connotazioni diverse dalla occasionalità. Da qui l'infondatezza del ricorso e la sua conseguente reiezione.

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