SALUTE e MEDICINA
Articolo

Rumori che fare ? immissioni dannose date dal vicino transito di treni

Secondo l’art. 11 (Regolamenti di esecuzione) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e l’art. 4 del d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, le soluzioni di mitigazione acustica vanno adottate seguendo una scala gerarchica, intervenendo preliminarmente sulla sorgente del rumore ed adottando le migliori tecnologie disponibili.

Una soluzione che invece preveda esclusivamente l’intervento sul ricettore non rispetta la scala di priorità normativamente imposta e non può neppure giustificarsi esclusivamente in base a ragioni economiche.
Invero, la mitigazione del rumore con apposite barriere è una misura di prevenzione materiale degli effetti dell’inquinamento acustico che va applicata secondo scelte tecniche da operare non in ragione del solo costo economico ma anche, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell’inquinamento.
In questo quadro, la soluzione adottata nella fattispecie ovvero una barriera di mitigazione materiale del rumore da alta velocità ferroviaria applicata al ricettore del rumore (nella fattispecie un’abitazione limitrofa alla linea ferroviaria) anziché alla sorgente del rumore appare irragionevole e sproporzionata.
Una tale soluzione sembra muovere dalla considerazione del fenomeno dell’inquinamento acustico come danno da circoscrivere a un puntuale immobile che ne sia destinatario nella sua oggettiva materialità e nel suo uso dal solo interno, quasi si tratti di un bilaterale rapporto di scontato danno a cose anziché di prevenzione di un effetto diffuso nell’ambiente circostante. Invece si tratta di contenere l’emissione, piuttosto che prevenire l’immissione, di danni e disagi diffusi, da propagazione in incertam personam, che compromettono beni primari come la salute umana e la qualità della vita (quiete) e la stessa consistenza materiale delle cose altrui.
Del resto, lo stesso art. 2, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) definisce (lett. a)) “inquinamento acustico” tra l’altro “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno”; e (lett. e)) per “ricettore” non solo l’edificio ma anche “le relative aree esterne di pertinenza” ed altre aree all’aperto. Inoltre l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 459 del 1998 enuncia con evidenza il principio di una preferenza per le opere di mitigazione sulla sorgente che non può, anche ai fini di un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 3 e 32 Cost.), non essere considerato come tendenzialmente generale.
Perciò, nei termini in cui è materialmente possibile, la mitigazione materiale va senz’altro applicata “a monte”, vale a dire nella maggior prossimità possibile alla sorgente del rumore, in quanto posizione che massimizza l’effetto schermante.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Ennio Alessandro Rossi
Responsabile account:
Ennio Alessandro Rossi (Responsabile di se stesso)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere