Spedizione, per posta ordinaria, di assegno non trasferibile e concorso di colpa, da parte del mittente, in caso di sottrazione e riscossione da parte di soggetto non legittimato.
La Cassazione civ. n° 9769/2020 ha statuito che nella circostanza di spedizione, per posta ordinaria, di assegno non trasferibile, il quale venga sottratto e riscosso da parte di un soggetto non legittimato, sussiste il concorso di colpa del mittente concorrente con l’eventuale responsabilità della banca…:
La Cassazione civ. n° 9769/2020 ha statuito che nella circostanza di spedizione, per posta ordinaria, di assegno non trasferibile, il quale venga sottratto e riscosso da parte di un soggetto non legittimato, sussiste il concorso di colpa del mittente concorrente con l’eventuale responsabilità della banca…:
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.
Stefano Ligorio
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