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Videosorveglianza lavoratori: ultime sentenze

30/04/19

Installazione dei sistemi di videosorveglianza; accordi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori; telecamere nascoste; controllo delle attività dei lavoratori; rispetto della vita privata; tutela della privacy.

FotoIl consenso del lavoratore all’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice.

Secondo quanto prescritto dall’art. 4 l. n. 300/1970, l’installazione di apparecchiature deve essere sempre preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.

Il datore di lavoro deve avvisare i dipendenti se utilizza strumenti di videosorveglianza, anche quando vuole accertare l’identità dei lavoratori sospettati di furto. Tuttavia, le prove raccolte attraverso le telecamere nascoste possono essere utilizzate in un processo relativo al licenziamento se non sono l’unica prova a carico dei dipendenti. La Corte Europea dei diritti dell’uomo lo stabilisce in una sentenza di condanna alla Spagna per violazione dell’articolo 8 Cedu, che assicura il diritto al rispetto della vita privata.

Integra il reato previsto dall’art. 4 st. lav. (l. 20 maggio 1970, n. 300) l’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.

La presenza di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, in quanto trattamento di dati personali, fa sorgere l’obbligo in capo all’esercente di rendere previa informativa ai soggetti interessati, ex art. 13 d.lg. 196 del 2003 (codice della privacy), anteriormente al loro accesso alle aree videosorvegliate e mediante supporto collocato all’esterno del raggio d’azione delle telecamere.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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