Attività Medico-chirurgica: invalido il consenso informato espresso oralmente
Dubbi sulla problematica del danno conseguente al mancato consenso informato al paziente? A risolvere le incertezze è la Sentenza della Cassazione nr. 7248 del 2018.
In tema di attività medico-chirurgica, il personale viene meno all’obbligo di fornire idonea e completa informazione al paziente, non solo quando omette del tutto di riferirgli dei relativi rischi e delle possibilità di successo della cura prospettata, ma anche quando il consenso sia acquisito con modalità improprie.
Pertanto, in tema di attività medico-chirurgica, è invalido il consenso informato prestato verbalmente dal paziente, secondo quanto sancito dalla Sentenza della Corte di Cassazione nr. 7248 del 23.03.18.
È chiaro che il consenso informato debba basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, dei rischi e dei risultati ottenibili, a seguito dell’intervento medico-chirurgico.
Ogni paziente ha il diritto di:
• esercitare il diritto di optare tra le diverse soluzioni e modalità di trattamento medico,
• potersi rivolgere a strutture e a terzi soggetti che sono in grado di offrire più adeguate garanzie rispetto al conseguimento del risultato auspicato,
• conservare la facoltà di acquisire pareri di altri medici e personale sanitario,
• affrontare le conseguenze dell’intervento, soprattutto quando queste si rivelino sul piano psico-fisico nel periodo post-operatorio,
• ricusare l’intervento prescelto ovvero la terapia proposta e accettata.
Sintesi articolo estrapolato dal sito avvocatorisarcimentodanni.com
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