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Il pignoramento mobiliare a casa del debitore

23/05/19

Se non si paga un debito e il creditore ha inviato gli atti giudiziari, tra i rischi che si corrono c’è la possibilità di un pignoramento a casa.

FotoLa legge lo chiama “pignoramento mobiliare” ed è una delle tre forme di pignoramento, insieme a quella degli immobili e dei crediti presso terzi (stipendi, pensioni, conti,).
A differenza delle altre forme di esecuzione forzata, in seguito alla notifica del precetto, il debitore potrà vedere arrivare a casa sua l’ufficiale giudiziario e non potrà rifiutare di aprirgli la porta sostenendo di non essere stato informato del suo arrivo.
Essendo un pubblico ufficiale, chi non obbedisce commette reato.
Esistono alcune regole che il pignoramento in appartamento deve seguire, ad esempio gli orari nei quali può essere eseguito e il tipo di oggetti che possono essere pignorati.

Il pignoramento in appartamento

Non si esegue nessuna comunicazione che preceda l’arrivo dell’ufficiale giudiziario.
Il pignoramento mobiliare avviene direttamente, senza la notifica di un atto.
L’unico avviso che si riceve è il cosiddetto “atto di precetto”, una intimazione a eseguite il pagamento delle somme entro dieci giorni se non si vuole subire il pignoramento.

Le modalità del pignoramento
L’ufficiale giudiziario, di solito esegue il pignoramento senza altre persone, però si potrebbe anche fare accompagnare dal creditore o dal suo avvocato.
In beni pignorati, saranno quelli più facilmente vendibili all’asta e che si trovano dentro l’appartamento del debitore.
A questo proposito, deve preferire gli oggetti di valore rispetto a quelli usati o deprezzati.
Non può pignorare beni di valore superiore al credito per il quale si agisce, aumentato della metà per coprire anche le spese legali e gli interessi.

Quando il debitore nasconde gli oggetti

Spesso succede che il debitore, consapevole del fatto che ci possa essere il rischio di un pignoramento, nasconde in altri luoghi i beni di maggiore valore per non farli trovare all’ufficiale giudiziario.
Un simile comportamento non è lecito ma lo diventa quando, al termine del pignoramento, l’ufficiale chiede al debitore di dichiarare ufficialmente se ci sono altri beni suscettibili di pignoramento e lui risponde di “no”.
In una simile ipotesi commetterebbe reato.

Sintesi dell’articolo redatto dall’Avv. Alessandra Concas e pubblicato sul sito diritto.it



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