SOCIETA
Articolo

IL SISTEMA PREVIDENZIALE SVIZZERO A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEI PATTI BILATERALI Intervista all’ Avv. Alberto Alessandro Pasciuti

25/01/11

Il sistema pensionistico svizzero può sembrare effettivamente di non facile comprensione, proprio perché vi sono più livelli che compongono quella che sarà la rendita all’arrivo della meritata pensione. Basta però uno sguardo poco più approfondito per capire come la struttura pensionistica elvetica sia estremamente schematica e molto lineare.

Come funziona a grandi linee il sistema previdenziale svizzero?
Il sistema pensionistico svizzero può sembrare effettivamente di non facile comprensione, proprio perché vi sono più livelli che compongono quella che sarà la rendita all’arrivo della meritata pensione. Basta però uno sguardo poco più approfondito per capire come la struttura pensionistica elvetica sia estremamente schematica e molto lineare. Naturalmente non mi soffermerò troppo su alcuni argomenti collaterali, i quali meriterebbero a loro volta un approfondimento.
Innanzitutto occorre rilevare che la rendita di vecchiaia è costituita da diverse determinate componenti: l’AVS (assicurazione per la vecchiaia e i superstiti che fa parte del I pilastro), la LPP (previdenza professionale o II pilastro), obbligatoria per i salariati, a cui si può sostituire o può essere associata anche la previdenza personale o III pilastro che è facoltativa. Si comprende bene dunque come il sistema previdenziale venga composto in definitiva dai cosiddetti 3 pilastri. Vediamoli con ordine:
I pilastro o AVS: l’AVS fornisce principalmente le seguenti prestazioni: le rendite di vecchiaia, le rendite per superstiti e l'assegno per grandi invalidi che costituiscono la parte principale delle prestazioni dell'AVS. In questo articolo approfondirò unicamente la rendita di vecchiaia.
L’AVS è la previdenza statale obbligatoria e garantisce il minimo fabbisogno vitale all’ex lavoratore ed ai suoi familiari durante il pensionamento. L'AVS deve quindi permettere di far fronte, quantomeno in parte, alla diminuzione o all'interruzione dell'entrata salariale a seguito del ritiro di un individuo dalla vita professionale al raggiungimento dell’età prestabilita.
Il principio dell'AVS si basa innanzitutto sulla solidarietà tra generazioni. Le attuali rendite vengono finanziate soprattutto dalla cosiddetta popolazione attiva, ossia i contribuenti. Ciò nella convinzione che le future generazioni facciano lo stesso perpetuando quest'opera. In secondo luogo vi è il principio per cui chi ottiene un guadagno migliore deve sostenere gli assicurati meno abbienti, nel senso che i soggetti più benestanti versano contributi più consistenti di quanto sarebbe necessario per il finanziamento della propria rendita, mentre i più disagiati ricevono maggiori prestazioni rispetto a ciò che spetterebbe loro in base ai contributi versati. In tal modo si realizza un equilibrio tra assicurati ricchi e poveri.

Sono obbligatoriamente assicurate all’AVS e dunque hanno diritto alle relative prestazioni:
• Le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, dunque anche frontalieri e lavoratori stranieri.
• Le persone domiciliate in Svizzera e dunque anche bambini ed altre persone senza attività lucrativa come studenti, invalidi, pensionati, nonché uomini e donne che si occupano delle economie domestiche.
Sono soggette all'obbligo di contribuzione:
Le persone assicurate all'AVS, che esercitano un'attività lucrativa, sono tenute al pagamento dei contributi a partire dal 1. gennaio che segue il compimento dei 17 anni e questo fino all'età del diritto alla rendita.
Le persone assicurate all'AVS, senza attività lucrativa, sono tenute a pagare i contributi a partire dal 1. gennaio che segue il compimento dei 20 anni e sempre fino all'età del diritto alla rendita.
L'obbligo di contribuzione continua anche per i pensionati e dunque per chi beneficia già di una rendita AVS, se esercitano ancora un’attività lucrativa.
Coloro che sono assicurati, ma che non rientrano ancora nelle fasce contributive, come i bambini, hanno diritto comunque alle prestazioni (rendite per figli e rendite per orfani).
All’inizio del primo rapporto di lavoro, deve essere rilasciato dal datore di lavoro il certificato di assicurazione (AVS/AI) che, oltre ad indicare il numero di assicurazione, serve per annotare tutte le Casse di Compensazione alle quali il lavoratore sarà iscritto durante tutto l’arco della sua vita lavorativa e nelle quali confluiscono i contributi. Dunque tutti coloro che versano contributi o beneficiano di prestazioni, ricevono un certificato d'assicurazione.
Ma vediamo ora come effettivamente viene versato il contributo AVS.
Per i lavoratori dipendenti i contributi, pari al 4,2 % del reddito dell’attività dipendente, vengono prelevati dal datore di lavoro da ogni paga e vengono versati, assieme al contributo dello stesso datore di lavoro, pari anch’esso al 4,2 %, alla cassa di compensazione.
Per coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente la percentuale del contributo varia a seconda del reddito.
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo annuo che va da un minimo di Fr. 324.-- ad un massimo di Fr. 8'400.--, a seconda delle loro condizioni sociali.
Il diritto ad una rendita di vecchiaia nasce nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile ordinaria, fissata per l’uomo a 65 anni mentre per la donna a 64 anni. Il diritto ad una rendita di vecchiaia comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria e si estingue solo alla fine del mese nel quale l'assicurato muore.
L’assicurato può poi decidere di anticipare il proprio pensionamento: la persona che anticipa di uno o due anni la sua rendita di vecchiaia rispetto all'età ordinaria in cui matura il diritto, beneficia di una rendita ridotta durante tutto il periodo in cui ha diritto alla rendita. Durante il periodo anticipato non vi è il diritto ad una rendita per figli. Mentre invece se l’assicurato decide di posticipare il proprio diritto alla rendita di vecchiaia (minimo un anno, massimo 5 anni), beneficierà poi di una rendita maggiorata durante tutto il periodo in cui vi ha diritto.

Quando deve essere fatta la richiesta di pensionamento?
Importante sapere è che l’assicurato, per percepire la rendita, deve annunciarsi per tempo, difatti dovrebbe farne richiesta circa 3-4 mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile. In tale periodo la cassa di compensazione si procura la documentazione necessaria e fornisce all’assicurato il calcolo dell'ammontare della rendita. Può capitare però che vi siano dei ritardi da parte dell’istituto nello stabilire l’ammontare della rendita e se dopo due mesi dall'inizio del dirittoalla rendita la cassa non vi ha ancora provveduto, gli assicurati possono richiedere sempre alla stessa cassa di compensazione competente che venga corrisposto un pagamento provvisorio compreso di eventuali arretrati.
L’assicurato che invece desidera anticipare la rendita deve inoltrare la sua richiesta al più tardi entro l'ultimo giorno del mese nel quale raggiunge l'età corrispondente. Se ritarda potrà percepire la rendita anticipata solamente al suo prossimo compleanno. È molto importante dunque organizzarsi per tempo, difatti non è possibile inoltrare la richiesta con effetto retroattivo.

Come e a chi va inoltrata la richiesta alla prestazione AVS?
La richiesta scritta della rendita deve essere fatta tramite modulo, che si ritira presso ogni cassa di compensazione o si può scaricare dal sito ufficiale assicurazione vecchiaia e superstiti AVS e Assicurazione per invalidità AI. Per coloro che non abitano in Svizzera vi è un apposito formulario.
Tra le altre cose che gli assicurati devono comunicare alla cassa di compensazione, nel modulo vi è pure la possibilità di indicare se desiderano ricevere la rendita in anticipo o differirla e devono rendere note le modalità di pagamento

Vi è poi tutta una serie di documenti da allegare al formulario e consiglio dunque di attivarsi per tempo e di non ritirare il formulario all’ultimo momento.

Il modulo va poi inoltrato alla cassa di compensazione presso la quale sono stati versati per l'ultima volta i contributi.

Il lavoro di preparazione può sembrare difficoltoso, ma a tal fine ci si può avvalere dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato e degli Uffici Consolari.

Come vengono calcolate le rendite di vecchiaia ?
Le rendite di vecchiaia vengono calcolate sulla base della durata contributiva e del reddito annuo.
Ha diritto ad una rendita completa chi, dal compimento del ventesimo anno di età fino all'età pensionabile scelta, ha pagato ogni anno ininterrottamente i contributi AVS.
Se i contributi non sono stati pagati regolarmente o se mancano interi anni contributivi, si riscontrano lacune contributive e in questo caso l'AVS può versare solo una rendita parziale.
L'ammontare della rendita è limitato sia verso l'alto che verso il basso, difatti la rendita completa minima ammonta a Fr. 1'105.--.mentre quella massima è il doppio.
Per fissare la rendita di vecchiaia di persone sposate, vedove o divorziate, i redditi percepiti da entrambi i coniugi durante gli anni civili completi di matrimonio vengono suddivisi e accreditati a ciascuno in parti uguali.
Occorre poi ricordare che in aggiunta alla rendita di vecchiaia, esiste il diritto ad una rendita per figli fino a quando questi hanno compiuto 18 anni oppure seguono una formazione e non hanno ancora compiuto 25 anni d’età.

II° pilastro o LPP: la previdenza professionale è il II° pilastro del sistema sociale svizzero. Si basa sulla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Essa costituisce dunque una componente della rendita di vecchiaia ed è intesa a garantire sia al pensionato, che ai suoi familiari, il tenore di vita usuale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità)

Sono obbligatoriamente assicurati i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione AVS che:
- esercitano un’attività lucrativa dipendente;
- riscuotono un salario annuo superiore a CHF 20'520.-- ed inferiore a CHF 82'080.--;
- hanno compiuto il 17° anno di età (da questa età sono coperti però unicamente i rischi riguardanti la morte e l’invalidità, quelli per la vecchiaia sono coperti solo a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età).
- non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento stabilita dalla legge.

Tra le persone che comunque assecondano queste condizioni, vi sono alcune categorie che però sono esentate da questa assicurazione.

Sono poi assicurati facoltativamente:
- i lavoratori che esercitano un'attività lucrativa indipendente;
- i lavoratori dipendenti con un salario annuo inferiore a CHF 20'520.-- o superiore a CHF 82'080.--;
- i lavoratori non assicurati obbligatoriamente, che però hanno un’attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro ed il cui salario complessivo supera i CHF 20'520.--;
- il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza che dunque può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro per cui non è tenuto ad assicurarsi.

L’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro, mentre di regola l’obbligo assicurativo finisce quando:
- è raggiunta l’età ordinaria di pensionamento (vedi capitolo AVS);
- è sciolto il rapporto di lavoro;
- non è più raggiunto il salario minimo;
- termina il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro.

I contributi vengono per lo più versati all’istituto di previdenza in parti uguali sia dal lavoratore che dal suo datore di lavoro. Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

L’assicurazione sulla previdenza professionale, contrariamente all’AVS, si basa sul principio della capitalizzazione, per cui l’assicurato ha diritto alle prestazioni finanziate accumulate esclusivamente con i propri versamenti e con quelli del datore di lavoro. Secondo questo principio dunque l’assicurato accumula presso il proprio istituto di previdenza una certa somma di cui, a determinate condizioni, può usufruire prima dell’insorgere di un caso di previdenza:
- per l’acquisto dell’abitazione familiare. Difatti l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima del diritto alla prestazione di vecchiaia, il versamento di un importo per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio.
- lascia definitivamente la Svizzera. In tale caso difatti l’assicurato, prima del raggiungimento di un evento che porti ad una eventuale invalidità o ad una prestazione di vecchiaia anche anticipata, può riscuotere l’intero capitale di vecchiaia accumulato fino a quel momento.

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono di regola assegnate come rendite che vengono versate unitamente all’AVS. L’assicurato può però scegliere, entro un determinato termine, che gli venga liquidato l’intero capitale al posto della rendita o che gli sia versata in capitale solo una parte e la restante gli venga versata come rendita.

III° pilastro o previdenza privata: a completamento della previdenza statale (AVS o I° pilastro) e professionale (II° pilastro), il III° pilastro è inteso a garantire lo standard di vita individuale ed a colmare eventuali lacune di reddito derivanti da una rendita troppo esigua dei primi due pilastri.
La previdenza privata è facoltativa e viene promossa dalla Confederazione e dai Cantoni tramite agevolazioni fiscali.
Il III° pilastro consente quindi di andare in pensione in tutta tranquillità e senza preoccupazioni di tipo economico. Le lacune vengono coperte dalla previdenza privata anche in caso d'invalidità e di decesso. In questo modo viene garantito, anche ai propri familiari, un futuro al riparo da preoccupazioni finanziarie.


Quali particolarità ed agevolazioni prevedono in materia previdenziale i Patti bilaterali proprio allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone?

Il 1°giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall’altra sulla libera circolazione delle persone. Gli Stati contraenti si sono prefissati il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale. Di conseguenza dal 1° giugno 2002 nei rapporti tra la Svizzera e l’Italia trovano applicazione il regolamento CEE n.1408/71 che qui maggiormente ci interessa e il regolamento CEE n.574/72.

Analizziamo quelli che sono i problemi specifici del lavoratore cittadino italiano che ha lavorato in Svizzera, ma che risiede in Italia e che raggiunta l’età di pensionamento, si ritrova con un periodo contributivo italiano non sufficiente a conseguire una rendita piena.
Le Convenzioni bilaterali ed i Regolamenti comunitari hanno come obiettivo principale quello di permettere al lavoratore di maturare il proprio diritto ad una prestazione previdenziale anche in caso di periodi assicurativi frammentati a causa dell’emigrazione.
Difatti in Italia è necessaria una lunga carriera assicurativa pari a 20 anni per avere diritto ad una rendita. I lavoratori italiani dunque che vanno a lavorare in Svizzera, dove quindi conseguono dei periodi assicurativi, a scapito di quelli italiani, potrebbero non avere un periodo assicurativo sufficiente in Italia. Per ovviare a tale problema questi lavoratori, raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, possono chiedere la pensione in Italia facendo sommare i periodi di contribuzione svizzeri a quelli italiani. Tale somma, chiamata in diritto totalizzazione, avviene però unicamente per i periodi contributivi, non anche per i contributi, per i quali vige il divieto di cumulo. Difatti conseguito così il diritto alla prestazione di vecchiaia, l’istituzione italiana preposta calcola poi l’ammontare della propria prestazione solo ed esclusivamente sulla base dei periodi accreditati sotto la propria legislazione. In questo modo il lavoratore percepirà la pensione italiana e separatamente quella svizzera.

Presupposto affinché si possa attivare il meccanismo della totalizzazione è l’esistenza di un periodo minimo di contribuzione in Italia, pari a 52 settimane.
Va precisato che la Svizzera non effettua la totalizzazione dei periodi assicurativi, in quanto la legislazione elvetica riconosce il diritto alla pensione sulla base di un solo anno di assicurazione.

E’ possibile, per un lavoratore italiano, ricevere il versamento della rendita AVS direttamente in Italia?
Secondo l’accordo bilaterale Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone, l’assicurato può scegliere se ricevere il pagamento della pensione in Italia o in Svizzera. Questo vale anche per il II pilastro sia in forma di capitale che in forma di rendita.

Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Beike Europe SA
Responsabile account:
Andrea Mazzoleni (Dirigente)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere