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La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia

09/11/20

La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia La Cassazione n. 14278/2011 (anche Cassazione n. 20540/2014), ha stabilito che anche il minore o il disoccupato vittime di un sinistro e che abbiano riportato gravi postumi permanenti hanno ugualmente diritto -pur non essendo nella possibilità di poter provare un reddito e quindi un guadagno da lavoro- al risarcimento del danno patrimoniale sotto l'aspetto del lucro cessante come diretta conseguenza dell’evento lesivo, e ha statuito che, in tutti questi casi in cui non è dimostrabile un reddito da lavoro, il parametro da seguire, nella quantificazione di tale tipologia di danno, sia generale dovendo adottare: “il parametro equitativo del triplo della pensione sociale...che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica”, allineandosi al principio generale del risarcimento integrale del danno alla persona (vedasi anche Cassazione n. 101/2002 e Cassazione n. 23298/2004), ribadito dalle Sezioni Unite civili n. 26972/2008.

Foto La risarcibilità del danno da ridotta capacità lavorativa nel minore, nello studente, o nel disoccupato, secondo la giurisprudenza in materia
La Cassazione n. 14278/2011 (anche Cassazione n. 20540/2014), ha stabilito che anche il minore o il disoccupato vittime di un sinistro e che abbiano riportato gravi postumi permanenti hanno ugualmente diritto -pur non essendo nella possibilità di poter provare un reddito e quindi un guadagno da lavoro- al risarcimento del danno patrimoniale sotto l'aspetto del lucro cessante come diretta conseguenza dell’evento lesivo, e ha statuito che, in tutti questi casi in cui non è dimostrabile un reddito da lavoro, il parametro da seguire, nella quantificazione di tale tipologia di danno, sia generale dovendo adottare: “il parametro equitativo del triplo della pensione sociale...che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica”, allineandosi al principio generale del risarcimento integrale del danno alla persona (vedasi anche Cassazione n. 101/2002 e Cassazione n. 23298/2004), ribadito dalle Sezioni Unite civili n. 26972/2008.
Il principio di diritto, dunque, come anche espresso più di recente da Cassazione n. 5880/2016 (vedasi anche Cassazione n. 18611/2015), è che nel caso di una invalidità permanente di non lieve entità patita da un minore, da uno studente, o da un disoccupato, il giudice di merito non deve procedere alla liquidazione del danno patrimoniale inerente all'interno del danno non patrimoniale (danno biologico), essendo tale possibilità limitata soltanto ai casi di lesioni fisiche di lieve entità e nell'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga ignota.
Urge, dunque, precisare che nel caso di una lesione macro-permanente (ovvero di non lieve entità) rimane certamente escluso che il profilo della lesione di 'un’attitudine o di un modo di essere del danneggiato' possa rientrare nel danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, e la relativa liquidazione non può, dunque, essere in questo ricompresa.
La giurisprudenza, nel merito, statuisce che la 'perdita di chance' (ovvero il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa) è un’entità patrimoniale la cui perdita produce un danno risarcibile, da considerarsi non già meramente 'futuro', bensì danno certo ed attuale anche se in proiezione futura (Cfr. Cassazione n. 2737/2015; Cassazione n. 12211/2015; Cassazione n. 4400/2004 e Cassazione n. 7195/2014), ovvero rappresenta la perdita di un’occasione favorevole di poter prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini individuali del leso, idoneo alla produzione di un reddito.
(Cassazione n. 20630/2016) “Un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito..Delle due, infatti l'una: o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance”.
La circostanza che il danneggiato (perché minore, studente, o disoccupato) non abbia ancora una specifica capacità professionale e non svolga attività lavorativa, non esclude a priori, dunque, un danno futuro, dovendo il giudice, invece, svolgere un giudizio di tipo prognostico, fondato su basi probabilistiche valutando, appunto, se e con quale portata i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di fare reddito (Cassazione n. 10074/2010; Cassazione n. 20943/2009; Cassazione n. 19445/2008), in quanto è necessario, anche solo in via presuntiva, che il giudice si ponga in una attenta 'proiezione futura' dovendo accuratamente valutare se al momento in cui il danneggiato inizierà a lavorare tale accertata invalidità permanente avrà o meno dei risvolti negativi economicamente apprezzabili.
Ecco perché, in tali casi, si parla di una valutazione prognostica di un danno, ma che presumibilmente si verificherà (salvo che non si voglia 'pensare' che il danneggiato, volontariamente, al di là della sua invalidità permanente, non avrebbe, comunque, mai intrapreso alcuna attività lavorativa).
Difatti un minore, uno studente, o un disoccupato, moderatamente leso da un sinistro, quando potrà iniziare a cercarsi un lavoro, avrà certamente delle evidenti maggiori difficoltà, sia nel poterlo trovare, sia nel poterlo trovare confacente alle personali attitudini, sia nel poterlo svolgere nel migliore dei modi, rispetto ad un lavoratore senza quella lesione.
La riduzione della capacità lavorativa, sia generica, sia specifica, è un concetto che è precisamente collegato alla produzione del reddito, e che, in generale, di conseguenza comporta anche una riduzione della retribuzione, presente o futura, con una conseguente diminuzione della capacità di produzione del reddito del soggetto danneggiato.
Trattasi, dunque, di danno di chiara valenza patrimoniale, in quanto, ciò che rileva nella ridotta capacità lavorativa generica, come in quella specifica, è la diminuita capacità di produzione del reddito che è nozione ben differente da quella del danno biologico 'lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto che non attiene alla produzione del reddito'.
A tal riguardo sarà sufficiente, con attendibili e fondate presunzioni, provare che tale danno si produrrà, non sussistendo, nel merito, il vincolo dell’assoluta certezza, individuando il presumibile lavoro che il danneggiato avrebbe svolto in relazione alle proprie personali attitudini e/o studi effettuati.
Nel caso, invece, non sia concretamente determinabile la futura probabile attività lavorativa si dovrà fare riferimento ai fini della base del calcolo sul quale determinare e quantificare il danno in essere al triplo della pensione sociale (Tribunale di Avezzano, 10-10-2008; Cassazione n. 15187/2004; Cassazione n.19357/2009).
La Cassazione n. 23791/2014, ha riconosciuto sussistente il danno per la perdita di capacità lavorativa anche ad un giovane disoccupato, e ciò senza necessità di fornire la prova di quello che sarebbe stato il suo lavoro in futuro.
Nel merito ha precisato come “la perdita delle chance del giovane non occupato, in relazione alla perdita della concorrenzialità lavorativa giustifica la liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dell’effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obbiettiva”, per cui una volta dedotta e provata il danno macro-permanente subito dal danneggiato disoccupato, il Giudice dovrà procedere ad una liquidazione equitativa del lucro cessante, tenuto conto ovviamente “dell’effetto permanente della limitazione conseguente all’invalidità psicofisica, dell’età della vittima all’epoca del sinistro..”.
Orbene, nell’ipotesi in cui dall’istruttoria processuale emerga una invalidità permanente di lieve entità, non essendo idonea ad incidere sulla capacità di fare reddito, non pregiudicano la capacità lavorativa e 'rientrano' nella nozione onnicomprensiva del danno biologico (menomazione della salute psicofisica della persona), ma nella circostanza in cui venga accertata una invalidità macro-permanente la conseguente riduzione della capacità di guadagno è chiaramente risarcibile come lucro cessante.
Tribunale di Nola, Sentenza del 30-10-2008 “...Ma tale principio deve necessariamente trovare un suo temperamento nei casi in cui–come quello in esame–l’elevata percentuale di invalidità permanente (nella specie 30%) rende altamente probabile, se non addirittura certa, una menomazione della capacità di lavoro (specifica), recando necessariamente con sé quest’ultima ed il danno che da essa consegue: il tutto, pur in mancanza di espressa prova sul punto. In sostanza, di fronte a lesioni di particolare gravità della salute la distinzione tra capacità di lavoro generica (danno biologico) e capacità di lavoro specifica (danno patrimoniale) viene a sfumarsi ed a perdere di rilevanza, atteso che la rilevante incidenza di un grave danno alla persona sulle attitudini fisiche del danneggiato non può non diminuire oggettivamente anche le sue normali idoneità lavorative, quanto meno con riguardo a tutte quelle che richiedono un minimum di prestanza fisica. Dunque, in tali casi la perdita di capacità lavorativa specifica è praticamente in re ipsa. (cfr, Cass. n.21497/05)..Ciò posto, in tema di risarcimento del danno alla persona, l’eventuale mancanza di un reddito al momento dell’infortunio–come nella fattispecie–non comporta, di per sé, l’assenza di un danno da lucro cessante legato all'invalidità permanente, il quale, invece, proiettandosi nel futuro, verrà a incidere o sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa svolgerà una attività remunerativa (Cass. n.24808/05; Cass. n.21685/05) oppure sulle chances lavorative del soggetto, che si vedrà verosimilmente preclusa la possibilità di accesso a determinati impieghi in quanto fisicamente non idoneo..una grave invalidità, riducendo in modo significativo le energie psico-fisiche dell’infortunato, non soltanto diminuisce le energie che questi può dedicare ad una attività lavorativa, ma..oggettivamente limita le chances di una nuova o prima occupazione di chi non lavori nell’attualità, giacché abbassa la capacità di adattamento e di rapido trasferimento del lavoratore sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista delle mansioni svolte (cfr, Cass. n.2311/07). Per cui non può che procedersi ad un accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi..(in materia, Cass. n.21497/05; Cass. n.26081/05; Cass. n.20317/05). La liquidazione, tuttavia, non potrà non prendere le mosse da un primo computo che faccia applicazione dei criteri ex art. 4, terzo comma del D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977. Infatti, è noto come, in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inabilità permanente, l’art. 4 del D.L. n. 857 del 1976–convertito in legge n. 39 del 1977-, dopo avere indicato (commi primi e secondo) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato, allorché stabilisce (terzo comma) che 'in tutti gli altri casi' il reddito da considerare ai detti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione proprio l’ipotesi in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stato riportato da soggetti che non siano lavoratori dipendenti o autonomi: ed è il nostro caso, visto che il Tiziox era un bambino al momento del sinistro (cfr, Cass. Civ. n.1215/06; Cass. n.15823/05 (casalinga); Cass. n.4801/99; Cass. n.1324/98; Cass. n.5669/94). In sostanza qui deve ricordarsi come sia ormai ampia prassi giurisprudenziale quella di utilizzare il parametro del triplo della pensione sociale quale riferimento specifico per la determinazione anche equitativa dei danni patrimoniali da illecito e, in particolare, dei danni da perdita della capacità lavorativa: e ciò in tutti i casi in cui (disoccupato, casalinga, minore) manchi un sicuro parametro reddituale di riferimento nell’attualità..onde la valutazione equitativa deve essere a carattere satisfattivo e deve tendere alla integralità del risarcimento (Cass. n.6288/08; Cass. n.16639/08)”.
Tribunale di Brindisi, Giudice Antonio Ivan Natali, Sentenza del 06-02-2013 e pubblicata il 06-03-2013: “Peraltro, l’opinione de quo sembra non convincente ove si consideri che biologico e, quindi, non patrimoniale, dovrebbe considerarsi il danno all’integrità psico-fisica e non anche il pregiudizio consistente nell’inidoneità (totale o parziale) allo svolgimento di qualunque attività lavorativa che, per contro, ha natura essenzialmente patrimoniale. D’altra parte, non si comprende quale differenza esista sotto il profilo ontologico fra la capacità lavorativa generica e quella specifica, se non la diversa graduazione quantitativa delle stesse, alludendo la prima all’inidoneità all’espletamento di una qualunque attività, suscettibile di dare luogo a reddito e la seconda ad un’incapacità 'settoriale' o limitata, perché circoscritta ad attività individuali e specifiche. Differenziare le due categorie di pregiudizio ha quale conseguenza logica, invero discutibile, che il danno sia da considerarsi patrimoniale o non patrimoniale, a secondo della minore o maggiore incidenza su un medesimo bene della vita: l’attitudine del soggetto al lavoro. Peraltro, la riconduzione della compromissione della generica attitudine a svolgere un lavoro al danno non patrimoniale di tipo biologico appare in contrasto con l’affermata–e inveterata-autonomia del danno biologico da riflessi reddituali ed economici ed, in particolare, dalle potenzialità lavorative del danneggiato...Né l’esigenza che il danno non patrimoniale di tipo biologico sia personalizzato...può costituire ragione sufficiente per ricomprendere, in tale categoria, anche il pregiudizio alla prima delle suddette capacità. Ciò in quanto l’obiettivo della congruità e integralità della misura risarcitoria...è conseguibile–anche più efficacemente–attraverso un diverso inquadramento del danno da compromissione della capacità lavorativa generica, da considerarsi quale voce di danno patrimoniale e non, invece, 'non patrimoniale'...Ciò premesso, sotto il profilo del quantum, deve condividersi il principio interpretativo, oramai consolidato nella prassi giudiziale, secondo cui la soglia minima da considerare ai fini della quantificazione del risarcimento per ridotta capacità lavorativa è quella pari al triplo della pensione sociale (da ultimo Cass. n.7531/12); criterio di commisurazione cui-per la sua idoneità ad assicurare una tutela minima di un diritto non privo di rilevanza costituzionale-deve riconoscersi valenza generale e che prescinde, ai fini della sua operatività, dalla condizione di 'disoccupato' del danneggiato. Infatti, come ribadito, di recente...l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976...che 'in tutti gli altri casi' il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende..ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo (Cass. n.3447/12; Cass. n.17179/07). Ne consegue l’assimilazione, sotto il profilo interpretativo, del danno recato al disoccupato, alle ipotesi in cui il danneggiato, pur essendo percettore di reddito, ometta di produrre le dichiarazioni fiscali, ovvero sia percettore di un reddito inferiore al triplo della pensione sociale (che, come già evidenziato, costituisce una soglia minima e indefettibile di risarcimento)...”.
Corre l’obbligo, in conclusione di quanto qui esposto, precisare e consigliare l’eventuale danneggiato vittima di un sinistro, il quale non occupato abbia riportato un danno macro-permanente, di rivolgersi, nell’ipotesi delle circostanze qui dedotte, ad un buon legale, il quale sia in grado di far puntualmente e precisamente valere, nel proprio interesse, la giurisprudenza qui espressa, la quale nella pratica processuale, purtroppo, non è mai scevra di ogni complessità probatoria di sorta.
Stefano Ligorio



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