Legge Legittima Difesa: meglio un’arma o uno spray peperoncino?
Con la riforma della legittima difesa cambia il diritto di difendersi degli italiani. Ma lo spray peperoncino rimane ancora uno strumento efficace.
Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti il Senato ha approvato in terza lettura il disegno di legge sulla legittima difesa in Italia. Un provvedimento voluto fortemente dalla Lega, contestato da parte delle opposizioni e dalla stessa ANM - Associazione Nazionale Magistrati – che la taccia di incostituzionalità. Ma cosa cambia in realtà e come si inserisce in questo contesto l’uso dello spray peperoncino?
Con la riforma sulla legittima difesa vengono apportate importanti modifiche al Codice Penale, in particolare agli artt. 52 e 55. Ma procediamo con ordine. Con la modifica dell’art. 52 comma 2 del c.p., la legittima difesa sarà sempre presunta in quanto sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. In sostanza, la modifica consente di utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui” nei confronti del malintenzionato che si introduce con violenza o minaccia nel domicilio altrui (inteso anche come negozio, azienda ecc).
Altra modifica sostanziale è quella dell’art.55 c.p relativo all’”eccesso colposo”: è esclusa la punibilità di chi “trovandosi in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, si difende per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”.
La riforma, inoltre, porta anche ad un inasprimento delle pene: fino a 4 anni di carcere per violazione di domicilio, 6 anni per furto in abitazione e 7 anni per rapina. C’è poi tutto il discorso riguardante la non responsabilità civile per colui che si è legittimamente difeso (se assolto in sede penale), l’indennità al danneggiato e il patrocinio gratuito dello Stato a favore della persona nei confronti del quale è stata disposta l’archiviazione, proscioglimento o non luogo a procedere. Priorità, infine, sarà data ai processi per omicidio colposo e lesioni personali colpose nella formazione dei ruoli di udienza.
Una riforma che, dicevamo, è stata duramente contestata non solo dai magistrati ma anche dallo stesso sindacato di Polizia, per la quale l’uso legittimo delle armi è consentito solo se costretti dalla necessità provata. Tuttavia, l’utilizzo di un’arma o di qualsiasi oggetto contundente in grado di uccidere può sempre avere implicazioni di natura giudiziaria, sociale e morale.
Anche in questo riformato contesto normativo bene si inserisce uno strumento di autodifesa legale come lo spray antiaggressione, assolutamente idoneo a tutelare l’incolumità propria e quella degli altri anche nei casi di violazione di domicilio, ma il cui utilizzo nei confronti del malintenzionato tende ad escludere qualsiasi ripercussione processuale a condizione che venga pienamente rispettata la conformità alle disposizioni di legge (D.M 103/2011).
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