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Comunicato Stampa

Sentenza IRAP AGENTI DI COMMERCIO

21/05/11

Il giudice di merito deve sempre indicare con approfondita disamina logica e giuridica gli elementi da cui trae il proprio convincimento, per ritenere un contribuente soggetto o meno all'Irap. Ciò vale anche nel caso in cui chi chiede il rimborso dell'imposta è un'impresa, che ha il requisito della autonoma organizzazione per la natura stessa della attività svolta.

Il giudice di merito deve sempre indicare con approfondita disamina logica e giuridica gli elementi da cui trae il proprio convincimento, per ritenere un contribuente soggetto o meno all'Irap. Ciò vale anche nel caso in cui chi chiede il rimborso dell'imposta è un'impresa, che ha il requisito della autonoma organizzazione per la natura stessa della attività svolta.

A stabilirlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza 10583 depositata il 17 maggio 2011. I fatti: un imprenditore impugnava il silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso Irap. La Ctp condivideva le tesi del contribuente mentre la Ctr dava ragione all'Agenzia. L'imprenditore ricorreva in Cassazione per insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso circa l'assenza di ragioni sulla sussistenza del presupposto Irap.Mqarc+

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del contribuente. In particolare, la Cassazione nell'ordinanza ha prima ripercorso l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ai fini dell'esclusione Irap, per l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, richiede che si tratti di attività non autonomamente organizzata, spiegando in cosa deve consistere l'accertamento che spetta al giudice di merito e come lo deve motivare sul punto. A conferma dell'importanza di tale accertamento di fatto, che spetta al giudice di merito, il quale deve darne atto nella motivazione, la Cassazione ha fatto notare come addirittura per le imprese il requisito della autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta (articolo 2082 del Codice civile) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto prodotto. Tuttavia ricorre il vizio di motivazione della sentenza (denunziabile con il ricorso in Cassazione) quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Per questi motivi, nel caso di specie, la Cassazione ha censurato la sentenza della Ctr che aveva ribaltato la sentenza di primo grado con argomentazione generica e inadeguata, senza indicazione degli elementi di fatto riscontrati e dei criteri di valutazione utilizzati, senza esplicitare le ragioni per le quali esse dovevano ritenersi, invece, rilevanti e decisive.

Con altra ordinanza, la n. 10851 sempre depositata ieri, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria con il quale veniva chiesta la riforma della sentenza della Ctr che, a parere dell'agenzia delle Entrate, aveva sbagliato nell'escludere gli agenti di assicurazione dalla categoria degli imprenditori, per i quali il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta, con la conseguenza che il reddito prodotto è, per questo, sempre rilevante ai fini Irap. La Cassazione ha rigettato il ricorso, in quanto, a prescindere dalla valutazione sull'autonoma organizzazione e sull'intrinseca natura dell'attività svolta, nel caso di specie, gli agenti di assicurazione, per consolidato orientamento, sono assimilati a quella degli agenti di commercio.Mqarc+

Il quadro
L'ORGANIZZAZIONE
La Cassazione (sentenza 105837201) ha affermato un principio importante: il giudice di merito deve sempre indicare con approfondita disamina logica e giuridica gli elementi da cui trae il proprio convincimento, per ritenere un contribuente soggetto o meno all'Irap. Ciò vale anche nel caso in cui chi chiede il rimborso dell'imposta è un'impresa, che ha il requisito dell'autonoma organizzazione per la natura stessa della attività svolta

L'AGENTE
Proprio lo stesso ragionamento vale per gli agenti di commercio, che formalmente svolgono attività d'impresa ma, se privi di organizzazione, non sono soggetti Irap (sentenza 10851/2011)



Fonte: ilsole24ore.com



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