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Comunicato Stampa

Stop alla detenzione di animali esotici e potenzialmente pericolosi. Una sentenza che potrà avere risvolti anche in ambito condominiale

25/01/17

Vietata la detenzione del gattopardo africano in una privata abitazione. Scatta la confisca.

FotoLa sentenza n. 1368/2015, emessa dal Tribunale di Bolzano – vedi allegato-, confermata dalla Corte di Cassazione, assume una grande importanza, in quanto può contribuire a debellare un triste fenomeno della detenzione di animali esotici e potenzialmente pericolosi negli ambienti domestici.
Nel caso di specie in Italia è proibito avere esemplari di Leptailurus serval in casa. Lo stesso divieto si applica a tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.

Il caso. Il Tribunale di Bolzano, ha riconosciuto un uomo colpevole del reato previsto e punito dall'articolo 6 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150, in relazione al Decreto Ministeriale n. 232 del 19 aprile 1996 disponendo la confisca del felino, per avere il detto imputato detenuto presso la propria abitazione un un “Leptailurus Serval” (un felidae): animale che costituisce pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Infatti, il proprietario, da un lato non aveva richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 4 dell'11 febbraio 2000 rilasciata dall'ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano, dall’altro, detta autorizzazione in ogni caso non avrebbe potuto essere lasciata perché il “Leptailurus Serval”, essendo puro e non un ibrido, rientra nelle specie protette non commercializzabili.
Aspetti legislativi La convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione – CITES è una convenzione internazionale che ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ove sono elencate, con diversi gradi di protezione, oltre 30.000 specie di animali e piante.
L'Italia ha ratificato la convenzione di Washington con la legge 19 dicembre 1975 n. 874 disciplinando i relativi reati con la Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - prevedendo misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla convenzione e dai regolamenti - e, successivamente, il Ministro dell'Ambiente e di concerto con il Ministero dell'Interno, della Sanità e delle Risorse agricole, alimentari e forestali con il D.M. del 19 aprile 1996 n. 232, ha specificato a quali animali si applica la norma contenuta nell'art. 6 della L. 150/1992 (in tale ultima specificazione rientra il “Leptailurus Serval”).
Risvolti in ambito condominiale. Questo caso-limite - animale appartenente ad una specie protetta, pericoloso, nonché detenuto in una privata abitazione - consente comunque di argomentare la detenzione di animali in condominio.
L’ultimo comma dell’art. 1138 del Codice Civile (aggiunto con Legge 11 dicembre 2012 n. 220) dispone che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La lettera della norma parla di animali “domestici” e non “da compagnia”, con la conseguenza che potrebbe essere possibile vietare la presenza di animali esotici (come ad esempio i serpenti), mentre risulterebbe da valutare la detenzione degli animali d'affezione che non sempre sono “domestici” in senso proprio, come criceti, furetti, conigli. Considerando, comunque, che l’animale, con gradi più o meno evidenti, possa essere domesticato.
In ogni caso, al di là di ogni interpretazione, l’animale deve essere detenuto in spazi idonei e curato con la dovizia richiesta dalla singola specie. Non va dimenticato che l’animale non può essere lasciato sul balcone, in giardino o comunque in circostanze ambientali tali da farlo soffrire: sofferenza che non è solo espressa con lesioni, ma è sufficiente la sottoposizione dell’animale a qualunque comportamento estraneo alla sua natura che rende penalmente perseguibile il proprietario e/o il custode.
Se da un lato l’animale ha diritto di godere della cosa comune con il proprietario, dall’altro la cosa comune va rispettata e consentito agli condomini di goderne parimenti. Quindi, vige l'obbligo per i proprietari dell'animale di non lasciare lo stesso incustodito nelle aree condominiali, di mantenere pulita l'area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e tenere la museruola alla mano (unitamente al materiale per la raccolta delle deiezioni). Posto che in caso danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario (ancorché il custode) è responsabile civilmente e penalmente, sarebbe opportuno stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile (obbligatoria in caso di animali pericolosi).
Va infine evidenziato che il cane ha il diritto di abbaiare, ma va prestata particolare attenzione alle immissioni di rumori molesti o odori sgradevoli, perseguibili sia in sede civile che penale. Senza trascurare che un cane che abbai oltre misura è spesso espressione di un disagio sofferto dall’animale stesso.

Avv. Claudia Ricci
legale nazionale di E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali Onlus
00192 Roma - Via Cola di Rienzo, 180
Tel +39.06.6878393 - Fax +39.06.88657778



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