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Comunicato Stampa

A Reggio Calabria seminario sulla nuova carta costituzionale ungherese

21/11/12

La nuova costituzione magiarà sarà oggetto di un interessante seminario promosso dalle cattedre di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico e Filosofia del diritto , in collaborazione con il Circolo Culturale “L'AGORÀ” ed il Centro studi italo-ungherese “ÀRPÀD”. La manifestazione ha ricevuto l'Alto Patrocinio dell'Ambasciata di Ungheria.

Il 25 aprile 2011 il “Magyar Közlöny” (la gazzetta ufficiale ungherese) pubblicava il testo della nuova “Legge fondamentale dell’Ungheria” (Magyarország Alaptörvénye), firmata in quello stesso giorno dal Presidente della Repubblica Schmitt Pál ed approvata dal Parlamento di Budapest il 19 aprile dello stesso anno. La nuova Costituzione ungherese, entrata in vigore il 1 gennaio 2012. A tal proposito si terrà un seminario tenuto dal prof. Frivaldszky János dell'Università Cattolica "Pazmany Péter" di Budapest che parlerà sulla nuova Carta costituzionale ungherese presso l'Aula Magna “A. Quistelli” dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria nelle giornate di Martedì 27 (ore 14-16) e Mercoledì 28 novembre (ore 9-11), promosse dalle cattedre di Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico e Filosofia del diritto , in collaborazione con il Circolo Culturale “L'AGORÀ” ed il Centro studi italo-ungherese “ÀRPÀD”. La manifestazione ha ricevuto l'Alto Patrocinio dell'Ambasciata di Ungheria.Sarà presente il Sig. Ambasciatore S.E. dott. Balla János che insieme ai componenti del Circolo Culturale “L'AGORÀ” ed il Centro studi italo-ungherese “ÀRPÀD” presieduti da Gianni Aiello effettueranno delle visite istituzionali e/o culturali in città.

ALCUNI RIFERIMENTI SULLA NUOVA COSTITUZIONE UNGHERESE
La nuova Costituzione ungherese, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, è stata oggetto di critiche e controversie, nonostante nello stesso documento costituzionale si riscontrino i classici presenti n gran parte delle Costituzione contemporanee: dignità della persona umana, istituto del matrimonio, famiglia, diritto alla salute. Tra i diritti e le libertà fondamentali occupa un posto eminente la libertà di coscienza e di religione. Saranno regolamentati da leggi organiche il sistema pensionistico, il sistema tributario, la tutela del patrimonio nazionale, la tutela delle famiglie, il sistema elettorale, le incompatibilità dei deputati parlamentari, la Banca Centrale Nazionale, la Corte costituzionale, il funzionamento dei partiti. Il nuovo testo costituzionale è composto di 105 articoli e usa una numerazione insolita. Le tre parti della Costituzione hanno numerazioni diverse. Gli articoli della prima parte sulle fondamenta sono segnati da una lettera (da A a T), la seconda parte sui diritti e doveri (intitolata „Libertà e responsabilità”) porta numeri romani (da I a XXXI) e, infine, la terza parte sull’organizzazione dello stato ha numeri arabi (da 1 a 54). Per quanto riguarda la norma sulla Corte Costituzionale (L. CLI/2011), due sono le novità sostanziali: da una parte la Corte potrà giudicare anche sulla costituzionalità delle sentenze dei tribunali, dall’altra la possibilità di richiedere un giudizio sulla costituzionalità delle leggi viene limitata al garante delle libertà fondamentali (ombudsman), quale filtro preliminare competente. Anche il Parlamento o il Presidente della Repubblica possono richiedere il giudizio di costituzionalità di una legge. I giudici della Corte Costituzionale vengono eletti dal Parlamento con la maggioranza dei 2/3 (come prima), ed è il Parlamento ad eleggere anche il presidente della Corte Costituzionale. La Legge Fondamentale (Art. 37 §4) stabilisce che fino a quando il debito pubblico superi il 50% del PIL, la Corte può giudicare circa le leggi in materia di bilancio, di finanze e di tasse solo per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali della persona (vita, dignità, tutela dei dati personali, libertà di coscienza e di religione, diritti civili e politici). E, naturalmente, può intervenire anche qualora tali leggi siano viziate dal punto di vista procedurale o siano in contrasto con il diritto internazionale.
La nuova Costituzione è preceduta da un lungo preambolo, che inizia con le prime parole dell’inno nazionale ungherese “Dio protegga l’Ungheria” ed anche“Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nella preservazione della nazione. Rispettiamo le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro paese.”;
La denominazione ufficiale dello Stato ungherese è ora “Ungheria” e non più “Repubblica d’Ungheria”;
La nuova Costituzione, inoltre, rinomina alcune istituzioni attribuendo loro la vecchia denominazione presocialista. Così la Corte suprema sarà nuovamente chiamata Kúria (articolo 25);
Dimezzamento del numero dei parlamentari (riducendo da 386 a 199), nonché ristabilito il criterio di proporzionalità per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali, andata persa nel tempo. Resta il modello maggioritario uninominale, corretto da liste proporzionali (seggi distribuiti con il metodo D’Hondt), con l’abolizione del doppio turno. Importante novità è l’introduzione della rappresentanza parlamentare agevolata delle minoranze etniche presenti in Ungheria (per quelle che non entrassero nonostante tali agevolazioni, è previsto un seggio parlamentare simbolico, senza diritto di voto). I cittadini ungheresi potranno votare, anche se non residenti in Ungheria, proprio come avviene in 24 su 27 Paesi UE;
Il Consiglio dei Media, organo dell’Autorità dei Media e delle Comunicazioni (NMHH) è l’autorità nazionale di controllo che esiste pressoché in tutti i Paesi. Esso non è nominato dal Governo, bensì dal Parlamento, con i voti dei due terzi. La maggioranza dei due terzi è quella qualificata, prevista dalla legislazione per i provvedimenti più importanti, proprio per assicurare un più ampio coinvolgimento delle forze politiche;
Il numero dei giudici costituzionali da undici viene portato a quindici, e la loro durata di mandato è aumentata da nove a dodici anni;
Ristatalizzazione dei fondi pensione e le maxitasse imposte ai grandi gruppi stranieri attivi in settori chiave quali distribuzione alimentare, telecomunicazioni e credito (questi gruppi hanno presentato ricorso in sede comunitaria);
l’indipendenza della Banca Centrale Ungherese (MNB), la nuova legge (L. CCVIII/2011) dichiara espressamente che la Banca stessa ed i suoi dirigenti sono indipendenti e non possono accettare istruzioni dal Governo, dai partiti politici, o da qualsiasi altra organizzazione, con l’eccezione della Banca Centrale Europea (Art.1). L’Art. 15 della legge richiama espressamente la normativa UE. I membri del Consiglio Monetario sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta della competente commissione parlamentare (non del Governo, il quale anzi in questi casi non deve neanche controfirmare l’atto del Presidente della Repubblica – v. Art. 46, §1, §14.). La nomina del presidente della Banca Centrale avviene su proposta del primo ministro, sentito il parere della competente commissione parlamentare. La legge è al vaglio della Commissione Europea, alla quale il Governo ungherese ha fornito sin da subito i necessari chiarimenti, assicurandola, allo stesso tempo, della propria disponibilità ad eventuali modifiche se ritenute necessarie;
La Legge Fondamentale garantisce l’indipendenza e l’inamovibilità dei giudici (Art. 26.), la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica. La riforma del sistema giudiziario – concordata con le competenti associazioni di categoria della magistratura, tenendo conto delle loro osservazioni professionali – ha istituito l’Ufficio Nazionale della Magistratura (OBH) quale organo amministrativo del sistema giudiziario. Esso è, a sua volta, sottoposto al controllo del Consiglio Nazionale della Magistratura (OBT), quale organo elettivo di autogoverno della magistratura stessa. Il presidente del Ufficio Nazionale della Magistratura (OBH) ungherese viene eletto dal parlamento, su proposta del Presidente della Repubblica. Il governo quindi non ha alcuna competenza, né opportunità di intervento in merito (cfr. L. CLXI/2011 e L. CLXII/2011).

LA NUOVA LEGISLAZIONE UNGHERESE SUI MEDIA
La nuova legislazione ungherese sui media é costituita da due leggi distinte. La prima è stata adottata il 2 novembre 2010 (“Legge N. CIV/2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali dei contenuti mediatici”), la seconda legge è stata adottata il 20 dicembre 2010 (“Legge N. CLXXXV sui servizi mediatici e le comunicazioni di massa”). Queste leggi riguardano tutto lo spettro dell’informazione, cioè stabiliscono principi generali e norme comuni ai vari tipi di mass media.
Lo scopo della Legge N. CIV/2010 è quello di garantire la libertà di stampa. Dichiara espressamente che lo Stato riconosce e tutela la libertà di stampa e ne garantisce il pluralismo e che la libertà di stampa comprende non solo l’indipendenza dallo Stato, ma anche l’indipendenza da qualunque organizzazione o gruppo d’interesse (art. 4, Legge N. CIV/2010).
La stessa legge poi dichiara che i giornalisti ed i redattori hanno diritto alla difesa della loro indipendenza professionale e alla tutela da eventuali pressioni anche da parte dei proprietari dell’organo di stampa in questione o delle organizzazioni che finanziano i media con la pubblicità (Art. 7, Legge N. CIV/2010).
La legge intende tutelare la dignità della persona, la privacy, i diritti dei minori ecc. Per quanto riguarda poi l’obbligo dei giornalisti di rivelare le loro fonti, nel caso ciò interessi la sicurezza nazionale, la legge dice che di norma i giornalisti hanno il diritto a non rivelare le loro fonti, anche durante eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi. L’obbligo di rivelare le fonti è contemplato solo per casi eccezionali (tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, concetti ben definiti in altre fonti normative), e può essere ingiunta solo dal tribunale (art. 6. Legge N. CIV/2010). Inoltre, su questo punto specifico la sentenza del 19 dicembre 2011 della Corte Costituzionale ha disposto ulteriori precisazioni.
La legge sui servizi mediatici riguarda le norme che regolano le attività ed i servizi mediatici ed in particolare come si può iniziare e svolgere l’attività mediatica e soprattutto le norme di funzionamento dei media di servizio pubblico, cioè quelli finanziati dal bilancio dello Stato (quindi pagati dai contribuenti).
La legge dice espressamente che le norme in essa contenute vanno interpretate tenendo presente le esigenze della tutela del pluralismo nei media (art. 4. Legge N. CLXXXV).
Contrariamente a certe notizie in circolazione, non vengono soppresse le redazioni di televisioni e radio pubbliche, ma viene semplicemente conferito all’Agenzia Telegrafica Ungherese (MTI), la quale è un ente pubblico, finanziato dal bilancio dello Stato, il compito di fornire i notiziari ai media di servizio pubblico (cioè a quelli finanziati sempre dallo stesso bilancio dello Stato). La legge stabilisce dettagliatamente quali sono gli ambiti dei quali la MTI è tenuta a fornire notizie. E tutto ciò ovviamente non limita o condiziona in alcun modo i media commerciali nella redazione dei propri notiziari.
È vero che questa legge prevede delle sanzioni anche pesanti per le violazioni delle norme che regolano l’attività dei media. Ma stabilisce anche la parità di trattamento, il principio di gradualità e quello della proporzionalità (art. 185. Legge N. CLXXXV).
Per quanto riguarda il caso della Klubrádió, un’emittente radiofonico di natura commerciale, il comunicato del Consiglio dei Media ha fatto presente (in data 28 dicembre 2011) che l’emittente non è stata privata della licenza, né è stata costretta a chiudere. Si tratta solo del fatto che il diritto di utilizzo di una data frequenza (95,3 MHz di Budapest), concesso a tempo determinato, è scaduto secondo la normativa vigente. (Si rammenti che la stessa emittente utilizza diverse altre frequenze fuori Budapest ed è presente su Internet). Dopo la scadenza della concessione è stata bandita dall’Autorità competente un’asta pubblica, trasparente, in base alle disposizioni legislative vigenti, il cui esito è stato pubblicato il 20 dicembre 2011. Ogni partecipante dell’asta per le frequenze può far valere le proprie ragioni contro la decisione dell’Autorità tramite ricorso in tribunale.



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Giovanni Aiello (Presidente Circolo Culturale L'Agorà - RC)
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