ECONOMIA e FINANZA
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Acquisti casa senza sorprese. Compravendita di immobile proveniente da donazione indiretta

E' scontato che le donazioni "dirette" stipulate con atto notarile, siano soggette ( ex art. 563) ad azione di riduzione/restituzione entro 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla data di apertura della successione (salvo opposizione) . Invece tale presunzione non è piu' cosi' scontata per le donazioni-"indirette" ( atti che hanno la "sostanza" della donazione ma non la forma quali si ravvisano p.es. qaundo un genitore paga il prezzo di un acquisto immobiliare intestato al figlio o quello della "vendita" a prezzo "vile" (Tizio "vende" a Caio, per il prezzo di 1, un bene che vale 100, con ciò realizzandosi evidentemente una donazione per il valore di 99).

Atanto si perviene in eguito alla recente pronuncia Giurisprudenziale che in sostanza sancisce:
L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che abbia subito la violazione della propria quota di legittima.

Stiamo parlando della sentenza della Cassazione n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione.

La sentenza citata si colloca nel solco di quanto alcuni studiosi da tempo vanno sostenendo. Per questi l'azione di restituzione delle donazioni "dirette" non può essere considerata esperibile verso le donazioni "indirette" dato che ( se l'acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari che vi è stata una donazione "diretta") tale possibilità non sempre mpre possibile accertare nell'ipotesi di avvenuta stipula di una donazione "indiretta"

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