ECONOMIA e FINANZA
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Acquisto di immobile da eredi legittimi o testamentari : Rischi. Cose da sapere. L'accettazione dell'eredità

Trascrizione dell'accettazione-obbligatorieta' dell'adempimento. Interesse dell'acquirente.

Vige l'obbligo per legge di rendere pubblica, attraverso la trascrizione, l'accettazione dell'eredità in base agli artt. 470 e segg. c.c., nel caso dei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, dei contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta e, infine, in quello dei contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione.

Ai fini della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, occorre l'apposita dichiarazione del chiamato all'eredità, che sia resa in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 220 c.p.c.).

Qualora il chiamato all'eredità compia un atto che implica l'accettazione tacita dell'eredità, la trascrizione può essere richiesta in base a tale atto, sempre che lo stesso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La trascrizione avviene nell'interesse dell'acquirente in quanto, secondo il disposto dell'art. 2644 c.c., gli atti soggetti a trascrizione sono inefficaci verso i terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto prima della loro trascrizione (cd. "principio di opponibilità").

Da ultimo, si osserva che la pubblicità dell'acquisto nei registri immobiliari mira a garantire la continuità delle trascrizioni in virtù dell'art. 2650 c.c.

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