Aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01
Basta adottare un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 per andare esenti da responsabilità amministrativa?
L’esperienza maturata nell’implementazione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ci induce a individuare la sempre più stringente necessità di un continuo e costante aggiornamento degli stessi.
L’idoneità del modello di organizzazione gestione e controllo o MOGC, è strettamente interconnessa con l’adeguatezza delle misure adottate nel raggiungimento degli obiettivi di controllo per la prevenzione dei reati. L’efficacia dei controlli adottati sono proporzionalmente corrispondenti alla capacità – dimostrabile e dimostrata – di funzionare in concreto degli stessi, quale modalità di prevenzione del rischio di commissione reati.
Per il raggiungimento di tale risultato, pertanto, è richiesta una costante verifica periodica del Modello in connessione con i mutamenti intervenuti nell’organizzazione o nell’attività e prestando specifica attenzione alle eventuali violazioni delle prescrizioni. In tal senso si ritiene, ad esempio, necessaria ed indispensabile l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure prescritte dal Decreto.
Il MOGC, come sottolineato e ribadito anche dai recenti orientamenti della Cassazione, non deve soltanto apparire efficace dal punto di vista oggettivo, in quanto aggiornato e perfettamente adattato al tipo di attività svolta e al rischio ad esso interconnesso. Occorre altresì che sia efficacemente posto in essere attraverso un’attenta ed accurata opera di coloro che sono i responsabili delle singole e specifiche attività svolte e con particolare cura al controllo, alla vigilanza e al rispetto del modello stesso, affinché questo possa rappresentare effettivamente un’esimente in materia penale.
L’accurata ed efficace implementazione e il costante aggiornamento del modello 231 è fondamentale perché solo in tal modo lo stesso può costituire efficace esimente dinanzi alle autorità giudiziarie, chiamate a giudicare sull’operato degli enti.
Con sguardo critico alle applicazioni pratiche del D. Lgs 231/01 si assiste addirittura al tentativo di allargare la responsabilità penale degli enti a reati c.d. ‘fine’ che, seppur non direttamente contemplati nella normativa di riferimento sulla responsabilità delle persone giuridiche, finiscono per connotare la sussistenza di una responsabilità penale nei casi in cui l’azione sia commessa da più autori connessi da un legame associativo.
A nostro avviso, appare pertanto opportuno non soltanto implementare fattualmente ed effettivamente fin da subito i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, prevedendo già nel corso nella valutazione dei rischi, una serie di reati che, sebbene non previsti come “reati presupposto” dal D. Lgs. 231/01, siano strettamente interconnessi con i reati associativi e con i settori di attività nel cui ambito la società opera e che, dunque, per tale motivo, siano ad alto rischio di contestazione, ma altresì compiere un costante ed attento aggiornamento degli stessi.
Se pertanto la tendenza, sia del legislatore sia della magistratura che si trova ad applicare fattualmente la normativa è evidentemente quella di responsabilizzare sempre di più gli enti, si comprende ancora meglio l’importanza, anzi la necessità di avere un modello idoneo, adeguato all’attività svolta e ai rischi ad essa connessa e soprattutto costantemente aggiornato.
Per rendere di più facile lettura l’introduzione e l’evoluzione dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01 di seguito si indicano schematicamente e in ordine cronologico le novità intervenute dal 2001 ad oggi.
In particolare si rileva la fondamentale importanza di reati come quelli in ambito ambientale o come quelli sulle violazioni della normativa sui lavoratori privi di permesso di soggiorno, che da poco sono contemplati all’interno del D. Lgs 231/01 e che sono di grande rilevanza in quanto di diffusissima commissione.
Inoltre il recente aggiornamento normativo sulla corruzione tra privati, allarga finalmente la tutela di quelle situazioni che seppur non interconnesse con le funzioni pubbliche, possono causare non poche problematiche nel regolare svolgimento delle attività di impresa dei leali imprenditori che faticano a portare avanti la propria attività.
Giugno 2001 – D.Lgs 231/01 – Reati contro la P.A.
Novembre 2001 – L. 409/01 – Falsità in monete
Aprile 2002 – D. Lgs 61/01 – Reati Societari
Gennaio 2003 – L. 7/03 –Reati di terrorismo
Agosto 2003 – L. 228/03 – Reati contro la personalità individuale
Aprile 2005 – L. 62/05 – Reati contro il mercato
Gennaio 2006 – L. 7/06 – Mutilazione organi genitali femminili
Marzo 2006 – L. 146/06 – Reati Transnazionali
Agosto 2007 – L 123/07 – Reati in violazione della normativa sul lavoro
Novembre 2007 – D.Lgs 231/07 – Reati di riciclaggio
Aprile 2008 – L. 48/08. – Reati criminalità informatica
Luglio 2009 – L. 94/09 – Reati di criminalità organizzata
Luglio 2009 – L. 99/09 – Delitti contro l’industria e il commercio
Luglio 2009 – L.99/09 – Violazione del diritto d’autore
Agosto 2009 – L.116/09 – Induzione a non rendere dichiarazioni all’A.G.
Luglio 2011 – D. Lgs 121/11 – Reati ambientali
Luglio 2012 – D. Lgs 109/12 – Lavoro irregolare
Novembre 2012 – L. 190/12 – Modifiche ai reati contro la P.A. (introduzione della Corruzione tra privati)
Novembre 2012 – L.190/12 – Modifiche ai reati societari
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