ECONOMIA e FINANZA
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Cancellazione protesti: come si svolge

11/06/13

Quando ci s’imbatte nei protesti, è bene provvedere in tempi abbastanza brevi. In seguito, il soggetto può procedere a una riabilitazione, in pratica a una cancellazione dei protesti, sia per assegni sia per titoli bancari o cambiali.

Quando ci si imbatte nei protesti, è necessario provvedere. In seguito, il soggetto può procedere a una riabilitazione, in pratica a una cancellazione dei protesti, sia per assegni sia per titoli bancari o cambiali. Il risultato fa sparire il dato, come se il protesto non ci fosse mai stato. Esiste a tal proposito una legge del 1996, modificata nel 2000.
Naturalmente, non stiamo parlando di una cancellazione del debito che deve comunque essere estinto, bensì dell’eliminazione – ad almeno un anno dalla notifica – della traccia che esso ha prodotto. Può farne richiesta la persona direttamente interessata o un delegato. È competente il tribunale del luogo in cui risiede il protestato.
I titoli devono risultare dalla visura camerale e dunque devono risalire al massimo a cinque anni prima. Si è tenuti a presentare un’istanza indirizzata al Presidente del Tribunale, atta alla riabilitazione del ricorrente; quest’ultimo vi deve inserire correttamente i propri dati anagrafici: nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero telefonico. Ovviamente deve anche fornire una fotocopia del documento d’identità. Poi servono i titoli protestati (gli originali) e i relativi atti, nonché una visura dei protesti aggiornata.
Può capitare che a presentare richiesta sia una società tramite un legale incaricato, il quale comunque dimostrerà il suo ruolo all’interno dell’organico. In tal caso, ci vuole pure una visura dei protesti del richiedente. La ragione sociale va riportata per esteso.
Inoltre, in caso di omonimia, c’è da fare un certificato di residenza storico, per distinguere i soggetti; a volte, se specificato, occorre pure procurarsi dell’altra documentazione. Il ricorrente, a provvedimento ultimato (è il Presidente a firmarlo), può chiederne copia conforme presso la cancelleria del Tribunale e depositarla alla Camera di Commercio, che si occupa della pubblicazione di un bollettino. Se la riabilitazione è respinta, è possibile ricorrere in Appello entro dieci giorni.



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