ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Come tutelarsi se il conduttore - inquilino non paga il canone di locazione? la fideiussione è la risposta più sicura

Nelle locazioni abitative cosiddette libere, di cui all’articolo 2, comma 1, legge 431/98 il deposito cauzionale può anche essere superiore alle tre mensilità di canone di cui all’articolo 11 legge 392/78 (si veda Tribunale di Modena, 23 luglio 2004).Pertanto è legittimo richiedere al conduttore una fideiussione di piu' lunga durata.


Al deposito cauzionale sembra preferibile una fideiussione, bancaria o assicurativa, volta a garantire il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore (morosità nel pagamento dei canoni e delle spese accessorie), nonché da eventuali danni ai locali affittati, sino a un importo prestabilito (in genere dieci/dodici mensilità del canone di locazione) .In caso di morosità del conduttore, il locatore può agire con l’azione di sfratto per morosità, a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, per liberare coattivamente i locali. La procedura non è solitamente veloce e per la liberazione dei locali, possono occorrere anche sei/dodici mesi dalla data di sloggio fissata dal giudice. Nel frattempo, il locatore può richiedere il pagamento delle somme per canoni, indennità di occupazione e spese non pagate, direttamente al fideiussore. In questo senso, si veda Tribunale di Roma 30 ottobre 1995, per il quale «nell’ipotesi di fideiussione prestata da un terzo per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi della indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex articolo 1591 Codice civile, in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore» (Tribunale di Roma, 30 ottobre 1995).

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