ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita Immobiliare Rischio derivante dalla estinzione della società costruttrice . Cassaz. 15525/2012

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15525 del 17.09.2012, ritorna sull`argomento degli effetti conseguenti alla cancellazione delle società (di persone e di capitali) dal Registro delle Imprese. La questione era stata a lungo dibattuta a seguito delle modifiche apportate al Codice Civile in seguito alla riforma del diritto societario.


La Suprema Corte, con le sentenze a Sezioni Unite n. 4060, 4061 e 4062 del 2010, aveva risolto la diatriba che si era aperta, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla natura ed agli effetti di tale cancellazione.
I giudici di legittimità avevano concluso per la natura costitutiva della cancellazione dal Registro delle Imprese, con la conseguenza che tale cancellazione produceva l`estinzione irreversibile del soggetto giuridico, anche in presenza di rapporti pendenti.
Secondo l`assunto della Suprema Corte, cui hanno fatto seguito successive sentenze (n. 16758 e 21195 del 2010; n. 22863 del 2011; n. 7679 e 14880 del 2012), la società estinta perde la sua soggettività e quindi la sua legittimazione processuale, attiva e passiva, con la conseguenza che ogni richiesta da parte dei creditori deve essere rivolta ai liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, o ai soci, i quali, tuttavia, rispondono fino a concorrenza delle somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione.

Le norme che disciplinano tale responsabilità sono richiamate, oltre che dall`art. 2495 del Codice Civile, anche dall`art. 36 del D.P.R. 602/1973, applicabile peraltro ai soli fini IRES.
Dalla posizione assunta dalla Cassazione, confermata anche dalla recentissima sentenza qui richiamata, ne consegue che le pretese dei terzi e anche del Fisco (al pari di ogni altro creditore) sottostanno alle regole richiamate dall`art. 2495 del Codice Civile e dall`art. 36 del D.P.R. 602/1973.
Alla luce di quanto asserito, si profila per i terzi creditori come per l`Erario l`eventuale impossibilità di poter recuperare somme conseguenti risarcimento di danni richiesti successivamente alla data di estinzione del soggetto giuridico, qualora non riesca a dimostrare un`eventuale responsabilità a carico dei liquidatori (o agli amministratori per i periodi anteriori allo scioglimento) e i soci non abbiano percepito alcunché dal bilancio finale di liquidazione.

Tali considerazioni non possono che indurre il compratore a contrattare garanzie solide già in sede pre-contrattuale con l'aiuto di un esperto



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