Compravendita di Terreno Edificabile tassazione Imposte dirette ed imposta di registro
Per l'applicazione delle Imposte dirette la cessione di terreni da parte di persone fisiche che danno luogo a plusvalenza tratta l'art. 67, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 Per l'aplicazione dell 'imposta di registro (imposta indiretta) tratta l'articolo 43 del DPr 131/86
Come anticipato nell'occhiello dal punto di vista delle imposte dirette la cessione di terreni da parte di persone fisiche da origine a redditi diversi ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986.
Certamente diverso è il trattamento impositivo da applicare a seconda del caso che il terreno ceduto sia agricolo o edificabile.
Provevenienza da atto tra vivi o successoria: ai sensi del citato articolo la cessione di un terreno non edificabile origina una plusvalenza tassabile se la vendita avviene prima di 5 anni poiché nel caso in cui si superi questo lasso temporale o la provenienza del terreno sia successoria nessuna somma deve essere dichiarata.
La cessione di un terreno edificabile genera in ogni caso plusvalenza (per "edificabilità" vedasi il PRG del Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione.La base imponibile è data dalla plusvalenza da cessione (art. 68, D.P.R. 917/1986) che risulta pari alla differenza fra corrispettivo percepito ed il costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori.
Per quanto concerne invece l'imposta di registro le cessioni di terreni edificabili ceduti da privati o comunque fuori dal campo di applicazione Iva danno origine ad una applicazione di imposta in misura proporzionale (8%); La base imponibile (art. 43 D.P.R. 131/1986) è data dal valore venale del bene oggetto di compravendita.
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