ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare Cosa sapere se si decide di cambiare destinazione all' abitazione. Sentenza del TAR Lazio chiarisce

Sentenza Tribunale amministrativo regionale LAZIO Roma, sez. I quater, 26-03-2012, n. 2832 - Pres. Maria Ada Russo - Est. Maria Ada Russo Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue sintesi dell'autore

Un cittadino con ricorso impugnava la determinazione dirigenziale del Comune atta ad ordinare la demolizione di opere abusive.
In particolare, secondo il Comune, si trattava di "mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da abitazione ad ufficio privato con eliminazione del vano cucina e installazione di impianti telematici, elettrico e di condizionamento".
Il ricorso si basava su vari motivi di diritto che per sintesi qui si evitano di elencare . In data 8.2.2012 il Comune depositava memoria e documenti a sostegno del provvedimento adottato.

Il Tar in definitiva sancisce che il ricorso del cittadino-ricorrente deve considerarsi infondato . Ecco il testo delle conclusioni:
" Al riguardo, il Collegio osserva che:
a). il Comune resistente ha smentito che l'immobile dei ricorrenti non avrebbe mai subito alcuna modifica e che la destinazione d'uso non sarebbe stata alterata. Sul punto, sostiene che in data 20.1.2012, gli agenti della Polizia municipale si sono recati presso l'appartamento (in Piazza Vxxxxx, n. 22) e hanno riscontrato che la cucina non era stata completamente eliminata e, infine, hanno accertato l'avvenuto mutamento di destinazione d'uso;
b). dagli atti istruttori, risulta che i ricorrenti hanno concesso in locazione alla Società Gxxxx SRL l'immobile stipulando un contratto denominato "locazione ad uso studio professionale";
c). è stato, invero, affermato in giurisprudenza che il semplice cambio di destinazione d'uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade (cfr, tra le tante, Cons. Stato, sez. V., 23.2.2000 n. 949, TAR Liguria, sez. I, 28.1.2004 n. 102, TAR Veneto, Sez. III, 13.11.2001 n. 3699, Cass. Penale, Sez. III, 1.10.1997 n. 3104 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II, 7.10.2005 n. 8002 e TAR Abruzzo, sede l'Aquila, 2 aprile 2009 n. 236);
d). tuttavia, nella fattispecie in esame, si ricade in zona A di PRG e, dunque, il mutamento da residenza a studio privato abbisognava di permesso a costruire (art. 10, comma 1, lett. c).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:
Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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