Compravendita immobiliare. Cose da Sapere quando si acquista una casa : divieto di pignoramento
Divieto di pignoramento della prima casa
Il D.L. 69/2013, apportando modifiche agli artt. 76 e 77 D.P.R. 602/1973, prevede che all’agente della riscossione, ferma e impregiudicata la possibilità di intervenire nell’esecuzione avviata da altri, sia vietato procedere ad esecuzione forzata sulla prima e unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo. È fatta eccezione esclusivamente per le case di lusso e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9. Il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per gli immobili diversi dalle abitazioni che costituiscono “prima casa” è innalzata a € 120.000; rimane salva la facoltà di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tale soglia ed anche sulla “prima casa”, solo ai fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi. Inoltre è stabilito che l’espropriazione può essere avviata solo allorché sia stata preventivamente iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77 D.P.R. 602/1973 e siano decorsi 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Gli agenti della riscossione, per rendere più proficue le operazioni di vendita, hanno l’obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione.
Per altre info importanti sulle precauzioni da adottare vedi link di approfondimento.
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