Compravendita immobiliare Diffida o Intimazione, Intimazione ad adempiere, messa in mora? Quali le diferenze?
Il costruttore non consegna l'immobile ? Il promittente venditore o il promissariio acquirente non si presentano al preliminre o al rogito? Il costrutore non interviene per risolvere vizi o difetti ? Quale azione intraprendere ?
LA DIFFIDA
La raccomandata A/R di diffida serve ad avvertire un soggetto che, se mettesse in pratica o continuasse a praticare determinate azioni, illegittime o indesiderate, ci si rivolgera’ all’autorita’ competente.
Esempi pratici:continuano ad arrivare solleciti di pagamento quando avete gia’ provveduto o a cui non siete tenuti;vi vogliono attivare un servizio telefonico non richiesto; vi tempestano di telefonate per vendervi prodotti/servizi.
La diffida si differenzia dalla MESSA IN MORA per alcuni elementi, rimanendo immutata la valenza come azione propedeutica all’azione legale davanti al Giudice. La differenza fra le due opzioni è cosi' semplifica:
MESSA IN MORA:“Se non fai questa cosa entro X giorni vado dal giudice”
LA DIFFIDA: “Se fai questa cosa vado da un giudice”.
Quindi, la prima e' un'intimazione a fare entro un certo tempo, la seconda un'intimazione a non fare.
LA DIFFIDA si sviluppa e si articiola in tre fasi.
a- Descrizione dettagliata dell’accaduto.
b- Intimazione a non fare: non disturbare, non inviatemi illegittime richieste, non attivatemi nessun servizio non richiesto, ecc.
c- Avvertimento che in difetto si adira’ le vie legali con aggravio di spese e danni.
LA DIFFIDA AD ADEMPIERE PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
( si utilizza per scioglire un contratto)
E' una particolare forma di diffida con cui si intima al venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intendera' senz'altro risolto. E' uno di quei rari casi previsti dall'ordinamento in cui il contratto puo' essere sciolto (risolto per inadempimento) senza una sentenza di un giudice. Pertanto, e' da usare al posto della messa in mora o della diffida quando si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine, non vi e' adempimento.Dopo aver riassunto la vicenda e aver formulato le proprie richieste, come per la messa in mora, e' quindi necessario concludere la diffida ad adempiere con una formula di questo genere:
"Se non adempirete entro e non 15 giorni dal ricevimento della presente, il contratto si intendera' senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1454 cc.".
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