ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare e locazione . L' Attestato di certificazione energetica. Il punto

Attestato di certificazione energetica per i contratti di compravendita e di locazione


Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.192/05, il Legislatore ha introdotto, con decorrenze graduali,
alcuni obblighi in materia di certificazione degli edifici, con l’intento di creare:
- uno strumento di controllo successivo del rispetto delle prescrizioni (attuate in fase di
costruzione) volte a migliorare le prestazioni energetiche;
- uno strumento di informazione per l’acquirente (o per il conduttore, nel caso di locazione)dell’immobile, in relazione al suo trasferimento.
Successivamente, la Legge n.133/08 (di conversione del D.L. n.112/08) ha eliminato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili e, in caso di
locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato. È invece rimasto l’obbligo di dotare gli immobili dell’attestato,
-nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile
per gli edifici di superficie utile inferiore a 1.000 mq (con
esclusione delle singole unità immobiliari);
nel caso di trasferimento a titolo oneroso di tutte le unità immobiliari.
Il 10 luglio 2009 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 26 giugno 2009, contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica che si applicano laddove le singole Regioni e Province autonome non abbiano ancora adottato propri strumenti legislativi. Con ’emanazione di tale decreto è terminato il periodo transitorio in base al quale veniva utilizzato l’attestato di qualificazione energetica (AQE), ora definitivamente dismesso in favore dell’attestato di certificazione energetica (ACE).
L’obbligo di allegare l’ACE ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni sussiste solamente nelle Regioni e Province autonome che lo hanno imposto con proprie leggi.
Gli enti locali hanno potuto singolarmente regolamentare attraverso norme che modificano in maniera anche sostanziale quanto introdotto dalla normativa nazionale: alcune Regioni e Province autonome hanno provveduto a disciplinare la materia (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trento, a titolo esemplificativo). Altre Regioni rinviano alle linee guida
nazionali, mentre altre ancora non hanno adottato alcun regolamento. Le regole da applicare sono,pertanto, variabili a seconda del luogo ove è situato l’immobile.

per altre info sulla compravendita immobiliare vedi link



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