ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Compravendita Immobiliare . Il preliminare non dà la possibilità di costruire salvo che ..

Al contrario, occorre farsi autorizzare dal proprietario in maniera esplicita

Se si ha in mano un semplice contratto preliminare di acquisto o di conduzione di un bene (e, quindi, un semplice obbligo a contrarre un atto definitivo di vendita o di conduzione del bene) e se non si ha l`assenso del proprietario a costruire, il problema si pone in evidenza.

In molti casi, ci si trova di fronte a preliminari di vendita che pur non trasferendo la proprietà, ma soltanto nascendo l`obbligo a vendere e conseguentemente ad acquistare, contengono clausole con le quali si consegna il bene immediatamente. Si parla in questi casi di preliminare ad effetti anticipati, in quanto alcuni effetti tipici del contratto definitivo di vendita vengono anticipati al momento del preliminare.

In questi casi, si può ritenere che la disponibilità del bene dia la possibilità anche a richiedere un titolo abilitativo a costruire? La risposta è negativa, perché il promissario acquirente ha una semplice detenzione qualificata del bene e non ha alcun diritto a costruire. Per avere diritto il promissario acquirente deve anche ricevere l`autorizzazione del proprietario – promittente venditore all` esercizio del diritto di costruire.
Questo principio si applica p.es. anche nell`ipotesi di realizzazione di un impianto fotovoltaico o di altro impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, nonostante la specialità della procedura semplificata prevista per essi nell`ipotesi di potenza inferiore ad 1 MW, essendo sempre necessaria la disponibilità giuridica del bene.

E` consigliabile, pertanto, nell`ipotesi di preliminari inserire una clausola con cui il proprietario autorizza espressamente l`altra parte, non solo a detenere il bene, anticipando gli effetti del definitivo, ma anche a realizzare opere edilizie ed a richiedere i relativi titoli abilitativi.

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