Compravendita immobiliare. La mancata applicazione delle dlgs 122 del 2005 e le provvigioni
E' un fenomeno diffuso in tutta Italia : Le imprese "FANTASMA" Sono quelle che: 1) nascono e muoiono in un anno solare 2) hanno manodopera in nero 3) affittano gru, macchinari, ponteggi ecc. 4) lavorano male 5) normativa sicurezza inesistente 6) fatture fatte dalla fattucchiera 7) costano poco e fanno debiti e la gente continua a cascarci...... Per evitare situazioni pregiudizievoli il Parlamento ha emanato il dlgs citato che "protegge" igli acquirenti , parte considerata la più debole nella trattativa. In primis l'ottima tutela deriva dal rilascio di una fidejussione bancaria per gli acconti versati che l'impresa dovrebbe rilasciare, cosa che avviene molto di rado
Gli operatori che per primi dovrebbe aiutare il cliente sono le agenzie immobiliari anche per ragioni riconducibili ai loro interessi.
Il mancato rilascio della fideiussione obbligatoria a garanzia delle quote versate prima del rogito espone la categoria dei mediatori a serie conseguenze:
– in caso di annullamento del contratto preliminare da parte dell’ acquirente (eventualità espressamente contemplata dalla legge) verrebbero costretti alla restituzione della mediazione percepita;
– in caso di crisi del costruttore e conseguente perdita dei soldi versati da parte dell’acquirente i mediatori verrebbero sottoposti a risarcimento danni per non aver adempiuto agli obblighi di informazione e di comunicazione relativi alla compravendita.
In una situazione del genere i mediatori avrebbero tutto l’ interesse a informare sempre e comunque degli obblighi di legge da parte del costruttore e dei diritti e tutele dell’ acquirente. Un comportamento corretto e professionale avrebbe sicuro effetto sull’ applicazione della legge.
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