ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita Immobiliare le imposte, le pertinenze ammesse per ottenere agevolazioni prima casa

La mappa delle agevolazioni riserva qualche sorpresa. Ecco le regole da conoscere tenute conto le modifiche introdotte dalla finanziaria per al'anno 2011.L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto,nella ris. ministeriale del 5 ottobre 2010,che, nel caso di vendita di abitazio-ne con due autorimessedi pertinenza, da parte diun'impresa costruttri-ce (nei cinque anni dalla fine dei lavori),l'agevolazione prima casa (Iva al 4%) spetta per l'imponibile relativo all'abitazione e ad una delle autorimesse,mentre per la seconda autorimessa si applica l'ali-quota del 10% e non del 20% (che sarebbe propria dell'autorimessa),in quanto la pertinenza assume, in questo caso, la qualifica abitativa propria del bene principale.

La mappa delle agevolazioni riserva qualche sorpresa. Ecco le regole da conoscere
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto,nella risoluzione ministeriale
del 5 ottobre 2010,che, nel caso di vendita di un'abitazione con due autorimessedi pertinenza, da parte diun'impresa costruttrice (nei
quattro anni dalla fine dei lavori),l'agevolazione prima casa (Iva al 4%) spetta per l'imponibile relativo all'abitazione e ad una delle autorimesse,mentre per la seconda autorimessa si applica l'aliquota del 10% e non del 20% (che sarebbe propria dell'autorimessa),in quanto la pertinenza assume, in questo caso, la qualifica abitativa propria del bene principale.
L'acquisto della prima casa è sicuramente un passo fondamentale nella vita di una persona o di una famiglia. E bisogna quindi conoscere le agevolazioni fiscali esistenti a favore di chi decide di acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale.
AGEVOLAZIONI L'agevolazione per la prima casa è prevista sugli
atti a titolo oneroso che comportino il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale (nuda proprietà, abitazione,usufrutto) relativi ad un'unità immobiliare non avente le caratteristiche di casa
di lusso.
Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, si devono verificare le seguenti condizioni affinché l'aliquota agevolata sia applicabile:
- l'abitazione trasferita deve essere una casa di abitazione
"non di lusso";
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune dove l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza o nel quale svolgala propria attività,anche non lucrativa, (il requisito della residenza non è richiesto al personale delle polizia);
- l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione
con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato
l'immobile acquistato;
- l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di compro-prietà o in regime di comunione legale, nell'intero territorio nazionale, di diritti di proprietà (anche nuda), usufrutto,abita-zione su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni sull'acquisto della prima casa.
Per quanto riguarda il requisito di non possedere un'altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale per la quale ha fruito delle agevolazioni "prima casa", con "altra casa di abitazione" si intende un' unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto nelle categorie da Al ad A9 (sono gli immobili accatastati come abitazioni) e categoria Ali (sono le abitazioni tipiche di determina-ti luoghi, ad esempio baite, rifugi di montagna, trulli), a prescindere dall'effettiva utilizzazione al momento del trasferimento.
Il possesso di un altro immobile destinato ad un uso diverso da quello abitativo (ad esempio un negozio) non pregiudical'accesso ai benefici.
L'agevolazione fiscale sulla prima casa è riconosciuta anchenel caso di acquisto congiunto di due appartamenti contigui con l'obiettivo di ricavarne un'unica unità immobiliare, purché quest'ultima rientri comunque tra gli immobili non di lusso.
L'agevolazione prima casa spetta anche per l'acquisto di alcune pertinenze dell'abitazione, anche con atto separato,e per non più di una delle seguenti:
- cantina o soffitta (categoria C/2)
- rimessa o box auto (categoria catastale C/6);
- tettoia o posto auto (categoria catastale (C/7).
ALIQUOTE D'IMPOSTA In caso di acquisto di un immobile si applicano
l'imposta di registro o l'Iva (a seconda del venditore)e le imposte ipotecaria e catastale.
Nel caso di acquisto di un immobile da un privato le imposte
da corrispondere sono le seguenti:
- imposta di registro del 3% se si tratta di prima casa (si pagherà
il 7% di imposta nel caso in cui non sia prima casa);
- imposta ipotecaria in misura fissa di 168 euro se si tratta
di prima casa (si pagherà il 2% di imposta negli altri casi);
- imposta catastale in misura fissa di 168 euro se si tratta di
prima casa
Quando il venditore è un soggettoIva che opera nel settore dell' edilizia (ad esempio un'impresa di costruzioni) e gli immobili vengono ceduti entro 5 anni dall'ultimazione, sul prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita bisognerà corrispondere:
- Iva al 4% se si tratta di prima casa;
- imposta di registro di 168 euro;
- imposta ipotecaria di 168 euro;
- imposta catastale di 168 euro.
Quando il venditore è un soggetto Iva che opera nel settore dell' edilizia e gli immobili vengono ceduti oltre i 5 anni dall'ultima-zione, sul prezzo di acquisto indicato nell'atto di compravendita bisognerà corrispondere:
- imposta di registro del 3% se si tratta di prima casa;
- imposta ipotecaria di 168euro e imposta catastale di168 euro nel caso di prima casa.



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