ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare Problematiche, rischi, truffe, imbrogli. I rumori molesti che arrecano disturbo alla salute.

Quando si acquista un immobile bisognerebbe visitarlo piu' volte ad orari diversi per avere contezza della rumorosità. Diversamente si rischia di dover subire rumori imprevisti e conseguente danno alla salute e alla qualità della vita. E' bene conoscere le norme in materia che disciplinano la questione

L’art. 659 c.p. si occupa del “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” : Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità."

Il problema per chi si ritiene vittima ( la giurisprudenza è sostanzialmente univoca in questo senso) è fornire la prova "diabolica " del superamento della soglia di tollerabilità, tramite perizie foniche a vari orari della giornata pagate dal ricorrente visto che sull' Arpa si puo' fare poco affidamento . Tale soglia genericamente stabilita in 3 decibal, ma puo' variare rispetto al caso concreto

L'esempio che si propone, è fondamentale in quanto fornisce delle direttive piuttosto precise sul superamento della soglia, e soprattutto in che modo provarla in giudizio.
Il caso concreto: “i rumori si percepivano anche a finestre chiuse, e – circostanza particolarmente significativa – che assai elevato era il valore dei decibel registrati al quarto piano dell’edificio (misurati da un tecnico ARPA, ndr) (…), le testimonianze dei vicini non esaurivano la percepibilità dei rumori molesti, ma ne erano solo registrazione eloquente, indice apprezzabile di più elevata diffusibilità ...”.
Con ciò la Cassazione, afferma di preferire la prova documentale basata sulla misurazione del livello di rumorosità, rispetto alla prova testimoniale.
La Cassazione in più occasioni ha stabilito i criteri di configurabilità del reato, sancendo che perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 comma 1 c.p., occorre la prova della diffusività del rumore, da valutarsi con riferimento all'ambito spaziale di propagazione delle emissioni sonore, prescindendo dal novero delle persone occasionalmente o potenzialmente presenti nel luogo interessato dalle emissioni stesse.
In tema di strepiti di animali, in particolare, per l’abbaiare ed i latrati notturni del cane, è necessario che tali latrati siano idonei ad arrecare, almeno potenzialmente, disturbo ad un numero indeterminato di persone e non ai soli vicini di casa del soggetto cui i cani appartengono.
E ancora, la Cassazione ha altresì stabilito che, tale reato è configurabile nei confronti di un uomo e di una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile di un edificio condominiale.

La norma si applica alla vita condominiale composta da numerose attività umane che spesso recano disturbo ai vicini. Pertanto è necessario contenerne la portata alle specifiche circostanze di tempo e di luogo anche perché il concetto di “normale tollerabilità” resta comunque un concetto valutabile caso per caso in quanto ciò che può sembrare silenzioso/rumoroso per un soggetto, può non esserlo per un altro.

Per altre rilevanti info in materia vedi link di approfondimento



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