Compravendita immobiliare . Reati. Distruzione del contratto preliminare
Commento alla sentenza Corte di Cassazione, N. 36624 del 21.09.2012
La società immobiliare che occulta i contratti preliminari di compravendita si macchia del reato (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000 ) di occultamento e/o distruzione di scritture contabili punibile , salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni che grava su “ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l`IVA, ovvero di consentire a terzi l`evasione, occulta o distrugge in tutto o in parte "scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d`affari".
Nei contratti preliminari, secondo gli ermellini ,la caparra presenta i caratteri di una vera e propria quietanza, riconducibile al concetto di scrittura contabile richiamato sia dall`art. 2214 del Codice Civile sia dell`art. 22 dal DPR 600/1973 ; La norma in questione fà riferimento alle scritture contabili o documenti che devono obbligatoriamente essere conservati.
Sicuramente l`art. 2214 del Codice Civile annovera tra le scritture contabili obbligatorie, oltre al libro giornale e al libro degli inventari, anche le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell`impresa, citando fra l`altro anche le lettere, i telegrammi e le fatture emesse e ricevute. Sostanzialmente analoga è l`elencazione prevista dalla corrispondente norma fiscale (art. 22 Dpr n. 600/1973). Ma in entrambi i precetti normativi non v`è traccia dei contratti preliminari, che secondo l`assunto della Suprema Corte assumerebbero, nella fattispecie in esame, la connotazione di "altre scritture richieste dalla natura dell`impresa".
L’esistenza del preliminare e la conseguente previsione di una caparra comprovano l’esistenza di pagamenti e pertanto costituirebbero per l`impresa venditrice una sorta di “ricevuta” correlata alla percezione di ricavi imponibili e come tale rientrante fra i documenti cui è obbligatoria la conservazione .
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