ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Compravendita immobiliare, Rischi. Casa nuova con infiltrazioni. Il Direttore Lavori non ne risponde

E' questo il senso della sentenza Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza dell' 8 novembre 2012, n. 19309 Ne risponde l'impresa (salvo che non si sia cancellata dal registro imprese: in questo caso addio ad ogni speranza)

Esente da colpa il direttore dei lavori, in quanto difficilmente può accorgersi della qualità dei materiali, l'azienda appaltatrice risponde dei danni provocati a causa di materiali inidonei a fornire un’efficace impermeabilizzazione.

Nella sentenza si legge:

I/b - Nel concreto la Corte di Appello ha ritenuto esente da colpa il progettista, direttore dei lavori, in quanto ha giudicato che lo stesso non poteva accorgersi, al momento - della posa in opera della copertura in lastre di pietra leccese, della inidoneità del materiale acquistato dall’appaltatrice: il metro di giudizio dunque della diligenza nell’espletamento dell’incarico professionale era determinato - per quello che qui conserva interesse - dalla vigilanza sulla corretta fornitura e posa in opera di materiale appartenente ad una categoria merceologica ben precisa e non macroscopicamente affetto da difetti che l’avessero reso inidoneo allo scopo di fornire un’efficace impermeabilizzazione.

I/c - Stante la caratteristica della responsabilità professionale del direttore dei lavori, allora la pur dedotta difficoltà di valutazione di idoneità (di impossibilità non parla neppure il CTU) del materiale si poneva in modo tutt’affatto diverso per la società appaltatrice la quale non si trovava a lavorare su un materiale scelto da altri ma da lei medesima con l’ulteriore conseguenza che essa doveva rispondere - quale forma di rischio imprenditoriale - della scelta di acquistare le lastre da una cava non certificata.

I/d - Conferma l’assunto anche il fatto che nella fattispecie non è in questione una responsabilità obiettiva, vale a dire senza colpa, bensì una responsabilità che trae origine, come detto, da una specifica condotta negligente - in termini di scelta del materiale- ; del resto poi la ricorrente, non ha dimostrato (e, per quanto risulta dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso: neppure ha fatto valere nei precedenti gradi di giudizio) l’esistenza di una impossibilità di adempimento alla specifica obbligazione di fornire materiale idoneo allo scopo, così da render applicabile il principio secondo il quale la colpa dell’appaltatore per i vizi riscontrati nell’opera consegnata forma oggetto di una presunzione sino a prova contraria (cfr. Cass. Sez. II, n. 21269/2009; Cass. Sez. II, n. 5632/2002; Cass. Sez. II n. 14124/2000).

II - Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia - in via subordinata al rigetto della censura che precede - la violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 cod. civ. in relazione alle risultanze della CTU espletata in primo grado, laddove la Corte distrettuale avrebbe calcolato, nel computo del diminuito valore della costruzione oggetto di appalto, opere eccedenti quelle strettamente necessarie per eliminare le difformità del materiale (che, secondo la ricorrente, sarebbero consistite nei soli lavori di svellimento e di ripristino) del lastricato solare). II/a - Il convincimento del relatore che il motivo sia manifestamente infondato.

II/b - Invero la decurtazione dall’ammontare del corrispettivo di tutte le opere emendative dei danni cagionati dalla esecuzione non a regola d’arte dell’opera, giustificata dal fatto che l’appalto ebbe ad oggetto la costruzione ex novo dell’abitazione del contro ricorrenti, così che il costo ripristinatorio doveva necessariamente comprendere anche tutte le opere dirette ad eliminare gli effetti delle già intervenute infiltrazioni al fine di riportare l’opus oggetto di appalto al momento della consegna e del contestuale pagamento. II/c - Identificato così il nesso tra opere emendative ed il minor valore dell’opera (appena) consegnata viene superato il problema - peraltro logicamente implicato nell’impostazione difensiva del mezzo in esame ma non compiutamente analizzato nel ricorso - della differenza tra risarcimento del danno (comunque chiesto al punto 5 delle conclusioni dell’appello) e diminuzione del corrispettivo dovuto in relazione ai vizi dell’opera, di cui all’art. 1668, I comma, cod. civ. II/d - Ne deriva allora che la Corte territoriale, con motivazione che si è rifatta in gran parte ai risultati raggiunti dal consulente tecnico di ufficio, non è incorsa in una violazione della succitata norma - assumendone confini applicativi diversi da quelli identificati dalla comune interpretazione- come neppure in una falsa applicazione della medesima - sussumendo erroneamente la fattispecie concreta in quella astratta­. III - Ove si ritengano condivisibili i sopra indicati rilievi, la causa va rinviata all’adunanza in camera di consiglio per sentir dichiarare il ricorso manifestamente infondato.”

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti costituite che hanno fatto pervenire memorie; il P.G. ha concluso in conformità alla relazione.

1 - Il Collegio condivide la relazione: le critiche alla medesima contenute nella memoria depositata a’ sensi dell’art. 380 bis cpc non apportano elementi di valutazione che possano inficiare l’impianto argomentativo ivi esposto: in particolare l’insistere nel giudizio che il CTU diede della non percepibilità della scarsa qualità del materiale non coglie la differenza, messa in luce nella relazione, tra la responsabilità del direttore dei lavori e quella dell’appaltatrice che, approvvigionandosi presso una cava non certificata, con ciò si accollò il rischio imprenditoriale (e la conseguente responsabilità ex art. 1669 cod. civ.) che il materiale che avrebbe posto in esecuzione potesse non avere le caratteristiche di impermeabilizzabilità sue tipiche.

2 - Del rutto inesplorato - nella ricordata memoria - poi rimane il segmento argomentativo della indicata relazione laddove viene messo in evidenza il rapporto tra l’oggetto dell’appalto - costruzione di un edificio di civile abitazione (e quindi non già solo la impermeabilizzazione del terrazzo di copertura) e l’incidenza che le opere emendative avrebbero avuto sul corrispettivo spettante all’appaltatrice

Meglio farsi assistere preventivamente che non trovarsi queste sorprese.
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