Compravendita immobiliare. Rischi. Consegna tardiva della documentazione al notaio
Il notaio non è responsabile se il cliente fornisce in ritardo la documentazione necessaria per l'atto. Il caso specifico attiene ad una motopesca, ma il ragionamento è ovviamente estendibile anche in materia di immobili.
Il notaio che non esegue tempestivamente la trascrizione di un atto di compravendita non è in alcun modo responsabile del ritardo se l'acquirente NON si sia attivato per tempo al fine di procurare al professionista le necessarie certificazioni anagrafiche.
Non può infatti addebitarsi alcuna negligenza al professionista nel caso in cui, non essendogli stato conferito lo specifico incarico di reperire la documentazione, il cliente, pur sollecitato al riguardo, non abbia provveduto personalmente all'adempimento entro i termini di detta attività.
Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n.8865/11), la quale, a conferma della sentenza di una corte territoriale, ha rigettato le istanze avanzate contro un notaio dagli acquirenti di un motopesca. Nel caso specifico, i quattro ricorrenti avevano contestato a un notaio pugliese, il quale aveva inizialmente rogato l'atto di acquisto del bene, di avere curato con ritardo la trascrizione dell'atto, «così consentendo ai creditori del venditore di intraprendere una procedura esecutiva», con successivo pignoramento dell'imbarcazione. Il presunto inadempimento del notaio, secondo gli acquirenti, aveva altresì comportato la necessità, da parte loro, di versare ingenti somme di denaro al fine di ottenere la cancellazione del gravame: di qui, la richiesta di condanna del notaio al risarcimento dei danni, quantificato in misura superiore a 350mila euro.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento della domanda e con la condanna del notaio a rifondere agli acquirenti una somma pari a circa 71mila euro. La Corte di Appello aveva ribaltato il giudizio dando ragione al professionista . La querelle si protraeva con il ricorso innanzi alla Corte di legittimità .
I supremi giudici, esaminati gli accertamenti di fatto hanno ritenuto provata la circostanza secondo cui «al notaio non era stato mai dato l'incarico di procurarsi la certificazione necessaria per procedere alla trascrizione, tant'è che tali certificati furono richiesti» dal notaio «e dalle sue collaboratrici più volte, all'atto della stipula ed in seguito». Corretta, dunque, l'interpretazione della Corte di appello la quale, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie, aveva pertanto escluso che l'operato del notaio fosse stato «in alcun modo negligente», giudicando conseguentemente addebitabile in via esclusiva agli acquirenti il ritardo della trascrizione.
Cio' malgrado il tentativo dei ricorrenti di invocare, da parte degli ermellini, «la riconsiderazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di seconde cure attraverso la rivalutazione delle deposizioni testimoniali raccolte».
Come era lecito attendersi, infatti, i giudici di Piazza Cavour hanno precisato che «l'apprezzamento dei fatti attiene al libero convincimento del giudice di merito» e che, pertanto, «deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un'autonoma rivalutazione degli stessi».
Senza seguito, infine, la censura avanzata dai ricorrenti e attinente ad un presunto vizio motivazionale. L'orientamento della Suprema corte, a fronte della proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, impone che una simile prospettazione si sostanzi nella proposizione cumulativa di più motivi.
In sintesi
La trascrizione tardiva di un atto di compravendita non può essere attribuita al notaio che ha fatto il rogito quando – come nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour – al professionista non è stato conferito lo specifico incarico di reperire la documentazione. E l'acquirente, pur sollecitato, non ha provveduto personalmente all'adempimento entro i termini. Il presunto inadempimento del notaio, secondo gli acquirenti, aveva comportato per loro la necessità di versare ingenti somme di denaro al fine di ottenere la cancellazione del pignoramento sull'imbarcazione oggetto della vendita. La Cassazione ha invece escluso che l'operato del notaio sia stato «in alcun modo negligente».
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