ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare. Rischi, Cosa fare attenzione se acquisto casa. sent.cassaz 23.7.12 n12841

L'acquirente potrebbe essere chiamato a pagare le spese condominiali non pagate dal venditore . E' questo il contenuto della sentenzaCorte di Cassazione, Sezione 6 civile , Ordinanza 23 luglio 2012, n. 12841

Condominio - Quote condominiali non pagate - Decreto ingiuntivo - Verso il nuovo proprietario

Ancora una volta la cassazione si esprime in ordine alle spese condominiali non pagate dal venditore.
E' pur vero che l'acquirente ha il diritto di rivalersi ma cio'implica spese legali e tribolazioni.
Meglio prevenire


Non può essere emesso decreto ingiuntivo nei confronti del venditore dell'appartamento per le quote condominiali non pagate. Infatti, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di una unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell'alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l'obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguente legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del dante causa).

Per altre info sulle cautele di acquisto immobiliare vedi link di approfondimento.



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