Compravendita Immobiliare. Rischi. Cose da sapere. L'impianto fotovoltaico và accatastato
L'Agenzia del Territorio ritiene che l'esistenza di un impianto fotovoltaico abbia una propria autonomia funzionale e reddituale e come tale vada accatastato
Per l' Agenzia la sopra detta l'autonomia funzionale e reddituale sono elementi inderogabili e sufficienti ai fini dell'individuazione dell'unità immobiliare oggetto di censimento catastale.
In altri termini, nel momento in cui sussistono tali caratteristiche di autonomia di cui sopra si è in presenza di un'unità immobiliare, per la quale sussiste l'obbligo di accatastamento.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, quindi, l'Agenzia sostiene che gli stessi, essendo dotati delle caratteristiche di autonomia funzionale e reddituale, debbano essere accatastati nella categoria catastale "D/1 - Opifici".
A sostegno della necessità di accatastamento degli impianti fotovoltaici nella categoria catastale degli opifici, l'Agenzia afferma l'irrilevanza del fatto che i componenti degli impianti fotovoltaici, quali possono essere i moduli/pannelli fotovoltaici, siano facilmente amovibili. Così come, a detta dell'Agenzia, la circostanza che i medesimi componenti possono essere posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità, non fa venir meno l'obbligo catastale e l'attribuzione della relativa rendita.
Le caratteristiche di facile amovibilità ed inalterabilità delle funzioni originarie, anche a seguito di uno spostamento fisico delle componenti di un impianto, secondo l'Agenzia del Territorio, non privano l'impianto fotovoltaico della propria autonomia funzionale e, soprattutto, reddituale, motivo per cui debbono essere qualificati come unità immobiliari e, quindi, oggetto di accatastamento.
In altri termini l'autonomia funzionale, costituita dalla capacità dell'impianto di produrre energia elettrica senza alcuna interazione con altri impianti o macchinari, e l'autonomia reddituale, derivante dall'utilizzo e/o dalla vendita dell'energia prodotta, non vengono meno nel caso in cui l'impianto stesso sia spostato in un altro luogo.
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