ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Compravendita immobiliare. Rischi.Cose da sapere quando si acquista una casa . Infiltrazioni

"Ho acquistato un appartamento in una palazzina nuova . Il mio garage ha subito per la seconda volta un grave allagamento a causa di un temporale malgrado al primo allagamento il costruttore dopo un intervento minimo mi avesse garantito che l'inconveniente non si sarebbe piu' ripresentato . I locali dei garage con il successivo temporale, si sono allagati di nuovo: l'acqua ha raggiunto gli 80 cm. Ora vivo nell'incubo di nuovi allagamenti e non posso servirmi dei locali acquistati, che volevo utilizzare sia come garage che come ripostiglio/cantina " Visto che il problema si pone spesso sarebbe bene in fase di acquisto farsi assistere da un esperto. Se cosi' non si è fatto bisognerà affrontare spese legali ed un giudizio comunque incerto

Cosa dice la legge in questi casi?
Il costruttore dell'immobile è responsabile per i vizi dell'edificio sia nei confronti del committente che dei successivi compratori dell'immobile. Per queste ipotesi di responsabilità, la legge assimila la figura del costruttore a quella dell’appaltatore, rendendo applicabile innanzitutto l’articolo 1667 del Codice civile, in virtù del quale il costruttore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, purché gli stessi siano denunciati entro 60 giorni dalla scoperta ed a condizione che la relativa azione inizi entro due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Lo stesso articolo precisa, peraltro, che tale garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità, oppure se i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, salvo il caso in cui siano stati taciuti in mala fede dal costruttore .
Per i vizi più gravi, che possono comportare anche il rischio di rovina dell’edificio, il successivo articolo 1669, estende la durata della garanzia del costruttore a dieci anni, con decorrenza a partire dal giorno del compimento dell’opera. In questo caso, però, la possibilità di far valere tale garanzia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui i gravi vizi sono stati denunciati al costruttore stesso. Tanto detto, nel caso dell'esempio indicato nel cappello si potrà chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del costruttore , oppure che il prezzo d’acquisto dell’immobile sia proporzionalmente diminuito, fatto comunque salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa del costruttore.
Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il lettore potrà anche chiedere la risoluzione del contratto (articolo 1668, secondo comma, Codice civile). Prima di iniziare qualunque azione, però, si consiglia di rivolgersi ad un legale per la valutazione del caso, posto che ogni pretesa risarcitoria dovrà comunque recare adeguata prova dei danni subiti per fatto e colpa del costruttore.

In sintesi meglio richiedere garanzie preventive ed efficaci che scattino automaticamente al sorgere del danno.

Farsi assistere preventivamente si appalesa essere è la via migliore.

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