ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare rischi, imborgli, truffe. La mancanze dell 'abitabilità. Grave inadempimento

Compravendita immobiliare: legittimo il recesso dal preliminare se Mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile. Possibile recesso. Cassazione civile, sez. II, 14 gennaio 2014, n. 629




Il mancato rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile da parte del futuro venditore costituisce inadempimento contrattuale che giustifica il recesso dell’acquirente dal contratto preliminare.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione con sentenza n. 629 del 14 gennaio 2014. questo è il sunto cui perviene l'avvocato Chimisso in un suo interessante articolo.

La questione per il pubblico degli acquirenti riveste notevole importanza e vale la pena di essere riassunta .
Il caso: a seguito di accoglimento in primo grado della domanda del promittente venditore diretta ad ottenere la stipula coattiva del contratto definitivo, il promittente compratore presentava ricorso davanti alla corte d’ appello e otteneva sentenza a lui favorevole: il mancato rilascio del certificato di abitabilità da parte del venditore costituisce inadempimento dei promittenti alienanti e giustifica il recesso dell’acquirente.

Avverso tale statuizione il venditore promuove ricorso in Cassazione la quale con la pronuncia in esame rigetta l’appello perché ritenuto infondato.
“Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale a incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico – sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’articolo 1460 cod. civ.”

Ne consegue pertanto che la parte acquirente non è obbligata a presentarsi dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo e recedendo dal compromesso potrà ottenere la restituzione del doppio della caparra versata.

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