Compravendita immobiliare .Rischi. Incomprensioni. I limiti della responsabilità del Notaio
Responsabilità del Notaio solo se viene dimostrata la perdita diretta Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 28 ottobre 2009 n. 22800 Il caso: un notaio aveva trasferito un sottotetto insieme a un appartamento. I nuovi proprietari lo avevano abbattuto, salvo poi scoprire che le vecchie titolari non erano intervenute al rogito e che quindi continuavano a godere dei diritti di proprietà
Il notaio risponde solo ai propri clienti di una responsabilità contrattuale, mentre, rispetto a terzi coinvolti nelle sue azioni professionali, la fonte è extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Cio' significa che bisogna provare di volta in volta che gli interessati al risarcimento abbiano sofferto una perdita patrimoniale immediata e diretta. Lo ricorda la Corte di cassazione nella sentenza 22800/2009, confermando un orientamento piuttosto consolidato.
Il caso specifico : un notaio aveva trasferito un sottotetto insieme a un appartamento. I nuovi proprietari lo avevano abbattuto, salvo poi scoprire che le vecchie titolari erano state escluse dall'atto e che quindi continuavano a godere dei diritti di proprietà. Per questo motivo, sia gli acquirenti che le legittime proprietarie del tetto, avevano avanzato domanda di risarcimento nei confronti del notaio negligente.
La sentenza coglie l' occasione per ribadire la diversità del rapporto che si crea se si tratta di clienti (legati da un mandato o, meglio, da un contratto di prestazione d'opera intellettuale) o di terzi coinvolti altrimenti.
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