Compravendita Immobiliare . Rischi. La dichiarazione falsa e mendace
Agevolazioni prima casa – Dichiarazioni mendaci dell’acquirente – Dichiarare il falso relativamente alla inesistenza di abusi edilizi può comportare il pagamento delle maggiori imposte e sanzioni per Iva, registro e ipo-catastali –
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. sent. n. 26259 del 2010), in materia di IVA qualora per la cessione di una casa di abitazione di lusso siano fruite indebitamente l’agevolazione c.d. prima casa, con l’aliquota ridotta del 4% (ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte seconda, n. 21), l’avviso di liquidazione della maggiore IVA dovuta e delle sanzioni è rivolto direttamente nei confronti dell’ACQUIRENTE dell’immobile medesimo.
In proposito, poiché l’applicazione delle aliquote agevolate IVA e degli altri tributi indiretti è derivata dalla dichiarazione mendace dell’acquirente, l’art. 1 della nota II - bis della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (richiamato dalla Tabella A, seconda parte del predetto n. 21) prevede il recupero delle imposte a carico dell’acquirente mendace, istituendo un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’amministrazione finanziaria.
Osserva la Cassazione che la disciplina in esame è improntata alla disciplina speciale dettata a tutela dello specifico interesse di prevenire dichiarazioni mendaci in sede di stipula di atti pubblici di vendita di immobili destinati a prima casa e per i quali l’acquirente può fruire di agevolazioni condizionate alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Ordinanza n. 18378 del 26 ottobre 2012 (udienza 25 settembre 2012)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. D’alonzo Michele -
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