Compravendita Immobiliare. Rischi. Mancato rilascio del condono per inerizia dell'istante alle richieste di integrazione
L'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (secondo condono edilizio”) ha sancito che la mancata presentazione e/o integrazione dei documenti obbligatori entro tre mesi dalla richiesta da parte del Comune di integrare la documentazione mancante implica la invalidità della domanda e conseguentemente il respingmento della domanda di condono per insufficiente documentazione.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 la legge prescrive che all' istanza debba essere allegata la “denuncia in catasto” presentata all'Agenzia del Territorio, atto prodromico per la regolarizzazione dell'accatastamento vero e proprio ; Se colui che ha presentato l'istanza non desse seguito alla richiesta di fornire la “prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento” il Comune legittimamente si rifiuterà di rilasciare l'atto certificante l'avvenuta sanatoria.
Queste le argomentazioni in diritto con le quali il T.A.R. Puglia, sezione III sentenza 3-17 dicembre 2008 n. 2897 ha respinto il ricorso promosso da un soggetto che aveva vista respingersi il condono di opere abusive per non aver dato seguito alle richieste del Comune che non puo' certo derogare ad una imperativa norma legislativa (entrare in possesso e vagliare taluni documenti necessari per una completa istruttoria)come pure il soggetto non può rimanere indifferente alle doverose richieste di integrazione da parte del Comune
In tal senso, se atti e adempimenti documentali “necessari” per espressa disposizione legislativa risultano inadempiuti, provocano l’interruzione del procedimento;
Cosa diversa per gli "altri atti" richiesti dal Comune in via meramente "eventuale" (e cioè opportuni ma non imperativamente previsti da norme di legge), che non possono – invece – interrompere l’iter procedimentale.
per altre precauzioni da adottare in sede di compravendita immobiliare vedi link di approfondimento
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