Compravendita immobiliare. Rischi nascenti dal mancato pagamento dell'oblazione
CONDONO EDILIZIO: E' ostativa alla formazione del silenzio assenso il mancato pagamento dell'oblazione.
TAR Emilia Romagna - Bologna 1.2.2006, n. 122
Qualora l’interessato non abbia allegato alla domanda parte della documentazione necessaria né abbia successivamente prodotto la prova del versamento dell’intero importo necessario per l’oblazione e la prova dell’avvenuta presentazione all’U.T.E. dell’accatastamento, non può sostenere la formazione del silenzio assenso (in quanto l’articolo 35, comma 18°, della legge n. 47 del 1985, condiziona la formazione del silenzio assenso, decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanada di condono, al pagamento di tutte le somme dovute ed alla presentazione all’U.T.E. della documentazione necessaria per l’accatastamento).
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