Compravendita immobiliare. Rischi. Omissioni del Notaio. Cassaz. III n. 22398/11
Il grande arretrato della Conservatoria non è una giustificazione sufficiente per liberare il notaio dalla responsabilità di aver redatto il trasferimento di un immobile gravato da ipoteca bancaria.
Lo ha stabilito la Terza civile della Cassazione (sentenza 22398/11, depositata ieri), confermando la condanna al risarcimento in solido della venditrice di un immobile e della professionista che aveva "validato" la compravendita. Ai giudici di legittimità la notaia chiedeva di riconoscere la «esimente» dell'articolo 2236 del codice civile, in sostanza di considerare la visura in conservatoria come una «prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà». Nel rigettare l'interpretazione proposta, la Cassazione ha sottolineato che, per l'operatività dell'esenzione di responsabilità, non solo il problema sottoposto al professionista deve avere natura tecnica «ma deve, per di più, riguardare prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio e con conseguente presupposizione di preparazione anch'essa superiore alla media».
Nel caso specifico invece, argomenta la Terza civile, l'inosservanza del professionista non è riconducibile a un'ipotesi di imperizia, a cui si applica la limitazione di responsabilità, «ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 del codice civile, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve».(vedi anche il sole 24 ore del 28 ott. 2011)
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