ECONOMIA e FINANZA
Articolo

Compravendita Immobiliare : Rischi. Quando il venditore ha una faccia di bronzo

Il venditore insiste nel voler portare via vasche di pietra, condizionatori, , tende, tettoie, armadi a muro e quant’altro (in casi limite accaduti anche rubinetteria, porte e finestre ).

Pare paradossale che ci si debba interessare di queste questioni, ma tanto è visto che venditori con la faccia di bronzo ( più di quanto si possa immaginare ) dopo aver “imbrigliato” contrattualmente il promissario acquirente hanno l’ardire di avanzare pretese come quelle in oggetto . A qualsiasi persona di buon senso pare evidente che tale arrogante comportamento non sia sostenibile .

La giustificazione giuridica trova fondamento nell’articolo 817 cc laddove si interessa delle “pertinenze “; testualmente cita:” sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima” . E, prosegue l’articolo 818 :”gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.”omissis…. E la Cassazione già una ventina di anni fà : “ rientrano nella nozione di pertinenza le cose, mobili ed immobili, le quali, pur conservando la loro individualità ed autonomia, vengono poste in durevole rapporto di subordinazione con altre per servire al miglior uso di queste ovvero per aumentarne il decoro e dalle quali possono essere separate senza alterazione dell'essenza e della funzione sia della cosa principale che di quella accessoria “.

Il codice civile all’ art. 1477 è ancora più esplicito: “ La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”.L’ articolo citato è inserito nel paragrafo “obbligazioni del venditore”.

Pare lapalissiano insomma che si tratta di paletti minimi che il venditore (ovviamente salvo diverso accordo scritto ) deve rispettare se non vuole ritrovarsi citato in Tribunale per risarcimento danni . In definitiva , se il contratto non dice nulla , i beni accessori presenti nella casa all’atto della definita contrattazione sono da considerare parte integrante dell’unità immobiliare ceduta.

Si consiglia ad ogni buon conto prevenire sterili controversie fotografando dettagliatamente lo stato dei luoghi , gli accessori, le pertinenze ; stampare e controfirmare le fotografie da allegare, come parte integrante, al contratto preliminare .

Per altre info sulle cautele di adottare in sede di compravendita immobiliare vedi link.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Ennio Alessandro Rossi
Responsabile account:
Ennio Alessandro Rossi (Responsabile di se stesso)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere