ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita Immobiliare. Rischi . Sent.Cassaz. 17707 29 agosto 2011 al rogito il compratore può pretendere l' AGIBILITA'

Con la sentenza n. 17707, depositata il 29 agosto 2011, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la vendita di un immobile privo del certificato di abitabilità/ agibilità dà diritto al risarcimento del danno (Artt. 1453, 1495).

Secondo la Corte, nel caso specifico si configura la possibilità di richiedere la risoluzione del contrarro e il relativo risarcimento del danno.

Come si legge nelle motivazioni della sentenza dei giudici di legittimità, la vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incide negativamente sull'attitudine del bene acquistato ad assolvere la sua funzione economico-sociale.

In sostanza il mancato rilascio dell'agibilità crea un danno rilevante all'acquirente che dal giorno successivo all'acquisto si trova mernomato nel suo diritto di disporre libermente del bene

Infatto in sede di rivendita lo stesso acquirente potrebbe subire ostacoli od impedimenti sollevati dal suo avente causa e pertanto limitare il suo diritto di dispore liberamente del bene.

Insomma il non possesso fisico dell'agibiltà indica la mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.



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