ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare . Rischio grave di Revocatoria. Cosa sapere quando si acquista una casa

Il fallimento del venditore.

Azione revocatoria, in caso di fallimento o insolvenza del venditore.
- Se, successivamente all’atto di compravendita, il venditore fallisce, o emerge comunque una situazione di insolvenza del medesimo, il curatore fallimentare o i
creditori possono ottenere, a determinate condizioni, la revoca degli atti compiuti dal venditore in frode alle loro ragioni (art. 2901 del codice civile; art. 67 R.D. 267/1942). In caso di fallimento, la conoscenza da parte del compratore dell’insolvenza del venditore si
presume se il valore di quanto venduto sorpassa notevolmente quello del corrispettivo ricevuto (ed in tal caso il termine per l’azione revocatoria e’ di due anni dal compimento dell’atto, mentre in caso di corrispettivo adeguato non vi e’ la suddetta presunzione di frode, ed il termine e’ pari ad un anno). Ovviamente, in tali casi, al compratore non rimane che insinuarsi nel fallimento, e far valere il proprio credito (pari all’importo dichiarato nell’atto di vendita, e non all’importo effettivo, che non puo’ essere provato in base alla semplice produzione di assegni dell’importo corrispondente: in tal senso, tra le
altre, Cassazione 15 settembre 2000 n. 12172). Ove l’acquirente sia consapevole del pregiudizio arrecato al creditore, l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 del codice civile si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 del codice civile).

A prescindere da ogni valutazione comunque pare sempre opportuno soppesare la situazione patrimoniale del venditore sia esso un'impresa, un privato senza partecipazioni, un privato con partecipazioni in società di persone.

Per altre cautele da adottare in sede di compravendita immobiliare vedi link.



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