Cose da sapere quando si acquista una casa. La caldaia i controlli. Nuova Norma dal 2013
Controlli sulle caldaie con intervalli ridotti ESTATI MENO FRESCHE Fissato a 26 gradi – con 2° di tolleranza – il limite sotto il quale non è consentito in estate abbassare la temperatura
Nuove regole per gli impianti termici domestici e per il loro utilizzo, d'inverno come d'estate. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri i regolamenti che attuano il decreto legislativo 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (2002/91/CE), resi necessari proprio dalla procedura d'infrazione europea in corso per il non completo recepimento.
Il primo regolamento riguarda l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. La nuova normativa interviene sui controlli e sulle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva, che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale. Le ispezioni per gli impianti termici saranno effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti, nel contesto di semplificazioni amministrative per i cittadini e per la pubblica amministrazione anche per controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell'aria.
Il secondo regolamento approvato dal Cdm fissa i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Dall'entrata in vigore del Dpr la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica sarà ogni due anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e di quattro anni per quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Di fatto è una rivoluzione, perché quelli con potenza inferiore sono la quasi totalità. I limiti attuali, fissati dai decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, sono più severi: per le caldaie sotto i 35 kW di potenza, i controlli sono annuali se il combustibile è liquido o solido, ogni due anni se l'impianto è a gas, è all'interno o supera gli otto anni di età, ogni quattro se la caldaia è di tipo B o C ed è a gas. Tutti gli altri impianti si verificano una volta l'anno.
Novità anche in condominio o negli edifici con unico proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico o l'amministratore dovranno esporre una tabella con indicati il periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici.
Cambiano invece la figura e le mansioni del responsabile dell'impianto (infatti viene abrogato l'articolo 11 del Dpr 412/93): la delega al "terzo responsabile" diventerà sempre possibile, tranne nel caso di impianti autonomi in singole unità immobiliari che non siano installati in locali tecnici dedicati (come spesso accade nelle villette). I responsabili rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto, anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale. Viene anche fissato il limite dei gradi (media ponderata dei singoli ambienti) sotto i quali non è consentito, nei mesi estivi, abbassare ulteriormente la temperatura: 26 gradi (con -2° di tolleranza).
N.T.
in sintesi
I CONTROLLI
I controlli sugli impianti energetici saranno ogni 2 anni per quelli a combustibile liquido o solido e di 4 anni per quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Quelli con potenza inferiore sono la quasi totalità degli impianti esistenti
LA PUBBLICITÀ
Novità anche in condominio o negli edifici con unico proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico o l'amministratore dovranno esporre una tabella con indicati il periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici
I TECNICI INDIPENDENTI
Il nuovo regolamento prevede che le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti
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