GASTRONOMIA
Comunicato Stampa

Etichettatura alimentare: torna l’obbligo di indicazione dello stabilimento produttivo

21/09/15

Importanti novità in merito alle indicazioni da riportare nell'etichettatura degli alimenti grazie alle modifiche che verranno apportate dalla legge europea 2015.

FotoIl Consiglio dei Ministri ha da poco approvato lo schema di disegno di legge di delegazione europea, contenente all’art. 4 la delega per la reintroduzione all’interno del nostro ordinamento l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano, abolito in precedenza dal Regolamento Europeo n. 1169/2011.

Lo schema di legge gode di completa approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della Salute.

“Quello di oggi”, ha dichiarato Maurizio Martina Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali , “è un passo importante che conferma la volontà del governo di dare indicazioni chiare e trasparenti al consumatore sullo stabilimento di produzione degli alimenti. Diamo una risposta anche alle tantissime aziende che hanno chiesto questa norma e hanno continuato in questi mesi a dichiarare lo stabilimento di produzione nelle loro etichette. Non ci fermiamo qui, porteremo avanti la nostra battaglia anche in Europa, perché l’etichettatura sia sempre più completa, a partire dall’indicazione dell’origine degli alimenti. Per noi si tratta di un punto cruciale, perché la valorizzazione della distintività del modello agroalimentare italiano passa anche da qui. Lo scorso anno per la prima volta il governo ha chiamato i cittadini a esprimersi ufficialmente su questa materia, attraverso una consultazione pubblica online. Il 90% dei 26 mila italiani che hanno risposto ha detto che vuole leggere la provenienza chiaramente indicata sui prodotti che consuma”.

La legittimità di quanto citato dovrà essere sostenuta dall’Italia in ambito europeo per la preventiva autorizzazione, considerando che “gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento (art. 38 del Regolamento Europeo n. 1169/2011)”, e che la reintroduzione dell’obbligo di indicazione dello stabilimento produttivo incentiva la tutela della salute dei consumatori anche in ambito europeo, grazie ad indicazioni chiare ed esaustive per il consumatore che potrà in questo modo effettuare scelte sempre più consapevoli.



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