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Il datore di lavoro può mettere in aspettativa il dipendente?

L’aspettativa dal lavoro è un diritto previsto dalla legge per i lavoratori che vogliono prendere una pausa dal proprio impiego per motivi personali o familiari. Ma quando è il datore di lavoro ha volerlo, può mettere in aspettativa il dipendente?

FotoCerchiamo di fornire una risposta a questa domanda, considerando che quando accade qualcosa del genere è quasi sempre foriero di problemi economici per l’azienda.

Aspettativa richiesta dal Dipende

L’aspettativa dal lavoro è una pausa temporanea dal lavoro con ‘conservazione’ del posto, solitamente richiesta dal dipendente per motivi personali o familiari come la cura di un parente malato, la maternità o paternità o delle eventualità più o meno gravi. Il dipendente continua a mantenere il suo posto di lavoro durante l’aspettativa, ma la sua retribuzione potrebbe essere ridotta o interrotta.

L’aspettativa è un diritto del dipendente: accordi sindacali e leggi (53/2000) stabiliscono che è un diritto del dipendente e può essere richiesta per un massimo di 12 mesi consecutivi. Tuttavia, il datore di lavoro non è obbligato a concedere l’aspettativa se non ci sono motivi validi per farlo, ma normalmente ci si accorda.

Aspettativa richiesta dal Datore di Lavoro

Altra storia è invece la cosiddetta aspettativa richiesta dal Datore di Lavoro: proprio perché l’aspettativa comporta una riduzione dello stipendio fino ad un azzeramento con l’unica garanzia del mantenimento del posto di lavoro, di conseguenza, il datore di lavoro non può imporre l’aspettativa al dipendente.

In situazioni di carenza di lavoro o di problemi temporanei dell’azienda, si ricorre infatti agli ammortizzatori sociali. Se questi ultimi non sono disponibili o sono esauriti, un accordo deve essere raggiunto per garantire la continuità del posto di lavoro del dipendente attraverso un periodo di aspettativa.

In assenza di un accordo, la sospensione dal lavoro a titolo di “aspettativa” costituisce una violazione contrattuale, con conseguenti obblighi risarcitori previsti dall’art. 1453 del Codice Civile. Tali obblighi includono il pagamento della retribuzione e dei contributi come se la prestazione lavorativa fosse stata effettivamente resa.

Ammortizzatori Sociali: una Garanzia dello Stato a tutela dei Lavoratori

Gli ammortizzatori sociali sono una serie di misure introdotte dallo Stato per fornire un sostegno economico a coloro che perdono il lavoro o subiscono una riduzione delle ore di lavoro per problemi tempranei o prolungati dell’azienda dove lavorano. Tali strumenti aiutano le imprese e i lavoratori a gestire momenti di crisi aziendale o di disoccupazione.

Le forme di sostegno variano a seconda che coinvolgano le aziende o i disoccupati direttamente, e possono essere attivate da aziende in crisi per riorganizzare la propria struttura e ridurre i costi del lavoro, o costituite da contributi economici o sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per stipulare determinate tipologie di contratti o assumere specifiche categorie di lavoratori. Queste misure possono essere richieste direttamente dai lavoratori in caso di disoccupazione involontaria e per la ricollocazione.

Esaminiamo le diverse tipologie di ammortizzatori sociali, partendo dalle situazioni temporanee di crisi aziendale con riduzione delle ore lavorative fino ad arrivare all’assegno di disoccupazione in caso di perdita del lavoro.

Ammortizzatori Sociali: quali sono

CIG: (Cassa integrazione guadagni) è un ammortizzatore sociale che eroga un’integrazione salariale ai dipendenti di imprese in difficoltà, attivabile dall’INPS. L’attivazione della CIG deve avvenire solo se l’azienda soddisfa i requisiti necessari. La CIG si divide in tre categorie:

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
Cassa integrazione in deroga

La CIGO viene attivata per situazioni di difficoltà temporanea dell’azienda che comportano una riduzione dell’orario di lavoro.

La CIGS viene attivata in situazioni di crisi aziendale che comportano una riduzione significativa o la sospensione dell’attività lavorativa.

La Cassa integrazione in deroga viene attivata quando l’azienda non ha i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS, ma è comunque in difficoltà temporanea.

Nel caso di perdita involontaria del lavoro, gli ammortizzatori sociali prevedono l’assegno di disoccupazione, che viene erogato dall’INPS. Il livello e la durata dell’assegno di disoccupazione dipendono dalla contribuzione accumulata dal lavoratore e dal motivo della disoccupazione.



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